venerdì 26 dicembre 2014

Ricorso al Prefetto avverso processi verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada.



L’inoltro tramite posta elettronica certificata.

Con una Circolare a sorpresa (protocollo 17166 del 11.11.2014),  il Ministero dell’Interno ha invitato tutte le prefetture della penisola ad aggiornare e/o adeguare  le indicazioni fornite sui siti istituzionali circa la possibilità  da parte degli utenti,  di inviare direttamente il ricorso al Prefetto, avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, purché essi siano sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechino in allegato, il ricorso firmato in formato “.pdf”

E’ noto, infatti, che la possibilità di proporre le opposizioni in argomento, non è esplicitamente contemplata su vari siti istituzionali delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In qualcuna di esse, fino a pochissimo tempo fa era così riportato: "Non si può proporre un ricorso mediante un’e-mail: le norme vigenti non consentono di presentare tramite posta elettronica i ricorsi avverso i verbali di contestazione redatti per violazioni del Codice della Strada"

Il Ministero, nel ritenere che la suddetta procedura sia consentita ha richiamato:

-l’art. 48 del decreto legislativo n. 82/2005, il quale, con il comma l, stabilisce che "la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata", e, con il comma 2, sancisce che "la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma l, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" (e, quindi, anche alla spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento);

-l’art. 203 del codice della strada, secondo il cui comma l-bis il ricorso avverso verbali di accertamento di infrazioni "può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Mentre non ha tenuto minimamente conto:

-del combinato disposto dell’art. 203 del codice della strada e dell’ art. 388 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 496/92) che non prevedono espressamente tale procedura;

-che il C.d.S. è una normativa “speciale” e che tutto il sistema sanzionatorio si basa sull’ applicazione delle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dal codice.

 In tale ottica la problematica in argomento presenta quindi notevoli criticità sebbene la procedura appare molto più semplice rispetto alla notifica dei verbali tramite pec, di cui si attende ancora il Decreto Interministeriale (v. legge n. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013). Peraltro recentemente L’Agenzia per l’Italia digitale, ha annunciato l’avvio della procedura per la dismissione della Cec Pac e questo fa ulteriormente complicare le cose.
Qualcuno sicuramente ricorderà che per poter presentare ricorso direttamente al Prefetto (e non per il tramite del comando accertatore come prevedeva la normativa previgente), si è reso necessario l’inserimento, nel 2003, del comma 1-bis all’art. 203 del C.d.S. (v. Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
In definitiva, a parere dello scrivente, il Ministero con questa Circolare ha cercato di sopperire le mancanze del nostro C.d.S. e in particolare di colmare il disallineamento tra Codice dell'Amministrazione Digitale ed il Codice della Strada, ma nel contempo, tale modalità di proposizione del ricorso, se non ben disciplinato, potrebbe esporre l’Amministrazione a possibili vizi di procedimento.
 
 Mario Serio
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