L’inoltro tramite posta elettronica certificata.
Con una
Circolare a sorpresa (protocollo 17166 del 11.11.2014), il Ministero dell’Interno ha invitato tutte le
prefetture della penisola ad aggiornare e/o adeguare le indicazioni fornite sui siti istituzionali
circa la possibilità da parte degli
utenti, di inviare direttamente il
ricorso al Prefetto, avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del
codice della strada, tramite posta elettronica certificata, purché essi siano
sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in
alternativa, rechino in allegato, il ricorso firmato in formato “.pdf”
E’ noto,
infatti, che la possibilità di proporre le opposizioni in argomento, non è
esplicitamente contemplata su vari siti istituzionali delle Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo. In qualcuna di esse, fino a pochissimo tempo fa era così
riportato: "Non si può proporre un
ricorso mediante un’e-mail: le norme vigenti non consentono di presentare
tramite posta elettronica i ricorsi avverso i verbali di contestazione redatti
per violazioni del Codice della Strada"
Il Ministero,
nel ritenere che la suddetta procedura sia consentita ha richiamato:
-l’art. 48
del
decreto legislativo n. 82/2005, il quale, con il comma l, stabilisce che "la trasmissione telematica di
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata", e, con il
comma 2, sancisce che "la trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma l, equivale, salvo che la legge disponga
diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" (e, quindi,
anche alla spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento);
-l’art. 203
del codice
della strada, secondo il cui comma l-bis il ricorso avverso verbali di
accertamento di infrazioni "può
essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento".
Mentre non ha
tenuto minimamente conto:
-del combinato
disposto dell’art. 203 del codice della strada e dell’ art. 388 del relativo
regolamento di esecuzione (d.P.R. 496/92) che non prevedono espressamente tale
procedura;
-che il C.d.S. è
una normativa “speciale” e che tutto il sistema sanzionatorio si basa sull’
applicazione delle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe
previste dal codice.
In tale ottica la
problematica in argomento presenta quindi notevoli criticità sebbene la
procedura appare molto più semplice rispetto alla notifica dei verbali tramite pec, di cui si attende ancora il Decreto Interministeriale (v. legge n.
98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013). Peraltro recentemente
L’Agenzia per l’Italia digitale, ha
annunciato l’avvio della procedura per la dismissione della Cec Pac e
questo fa ulteriormente complicare le cose.
Qualcuno sicuramente
ricorderà che per poter presentare ricorso direttamente al Prefetto (e non per
il tramite del comando accertatore come prevedeva la normativa previgente), si
è reso necessario l’inserimento, nel 2003, del comma 1-bis all’art. 203 del
C.d.S. (v. Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
In definitiva, a
parere dello scrivente, il Ministero con questa Circolare ha cercato di
sopperire le mancanze del nostro C.d.S. e in particolare di colmare il
disallineamento tra Codice dell'Amministrazione Digitale ed il Codice della Strada,
ma nel contempo, tale modalità di proposizione del ricorso, se non ben
disciplinato, potrebbe esporre l’Amministrazione a possibili vizi di
procedimento.
Mario Serio
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