lunedì 22 dicembre 2014

Tar Lazio: sull'88 del Tulps sono compententi le sezioni periferiche

Sono appunto i singoli Ctd che impugnano i provvedimenti di rigetto
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (prima sezione) ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tar della Sicilia, della Campania e della Liguria a pronunciarsi in merito. La questione sono ben 14 ricorsi (9 nove contro il Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, 3 di Napoli, uno di Imperia e Agrigento) che chiedevano l'annullamento del rigetto della richiesta proprio dell’ex art. 88 Tulps per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse. Sono appunto i singoli Ctd (centri di trasmissione dati che raccolgono per bookmaker che operano sul territorio senza la regolare concessione) che impugnano i provvedimenti di rigetto dell'istanza di autorizzazione prevista dall’articolo menzionato e rilasciato dalle diverse Questure. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazione in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Emerge quindi come orizzonte legislativo l'art. 13, comma 1, c.p.a., in forza del quale, in presenza di atti provenienti da Amministrazioni statali (periferiche), la cui efficacia è limitata territorialmente, è competente il Tar in cui si determinano tali effetti.
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