La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, e in aggiunta ai sette mesi di reclusione, già confermati in secondo grado dalla Corte d'Appello di Bologna, condanna il ricorrente al pagamento di 2000 euro.
Il ricorrente, invece, deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo compreso nella violazione amministrativa di cui all'art. 80 del C.d.S.
Il ricorrente, invece, deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo compreso nella violazione amministrativa di cui all'art. 80 del C.d.S.
I reati contestati sono il 477 e il 480 del C.P.
Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.17342 del 06/04/2017 (ECLI:IT:CASS:2017:17342PEN), udienza del 21/02/2017, Presidente ZAZA CARLO Relatore LIGNOLA FERDINANDO
Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.17342 del 06/04/2017 (ECLI:IT:CASS:2017:17342PEN), udienza del 21/02/2017, Presidente ZAZA CARLO Relatore LIGNOLA FERDINANDO
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