Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n.38119 del 13 settembre 2016
Carta di circolazione – falso tagliando di revisione – confisca carta di circolazione – non sussiste – cancellazione ex art 537 comma 2 cpc - sussiste
Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, a norma dell’art 80, comma 17 del codice della strada, colui che produce agli organi compatenti una falsa attestazione di avvenuta revisione. La falsa attestazione contenuta nella carta di circolazione, può essere cancellata tramite la procedura prevista dall’art. 537, comma 2, cpp. Pertanto è illegittimo disporre la confisca della carta di circolazione.
Dalla differenza ontologica della condotta materiale, costituita dalla semplice esibizione agli organi competenti nel caso dell'art. 80, comma 17, CdS, ossia dall'uso di un atto falso, a fronte della formazione di falsa attestazione nel caso del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., discende la infondatezza del primo motivo di ricorso, apparendo del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione.
Legge 122/92 aggiornata con D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
Sentenza n.38119 del 13 settembre 2016
Carta di circolazione – falso tagliando di revisione – confisca carta di circolazione – non sussiste – cancellazione ex art 537 comma 2 cpc - sussiste
Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, a norma dell’art 80, comma 17 del codice della strada, colui che produce agli organi compatenti una falsa attestazione di avvenuta revisione. La falsa attestazione contenuta nella carta di circolazione, può essere cancellata tramite la procedura prevista dall’art. 537, comma 2, cpp. Pertanto è illegittimo disporre la confisca della carta di circolazione.
***
(…)
Ritenuto in fatto
1.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Perugia, ai
sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto
di convalida del sequestro della carta di circolazione relativa alla
vettura KKK di proprietà dell'indagato, in quanto munita di falso
tagliando di revisione, qualificando la condotta ai sensi degli artt.
476 e 482 cod. pen.; ritenuto carente di motivazione il provvedimento in
relazione alle esigenze probatorie, non disponeva, tuttavia, la
restituzione del bene, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria.
2. Con ricorso il difensore dell'indagato, Avv.to B. B., ricorre per:
2.1.
violazione
di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 498, 476, 482 cod. pen., ritenendo, nella specie,
qualificabile la condotta ai sensi dell'art. 80, comma 17, CdS, norma
speciale rispetto alle norme del codice penale, la quale prevede il
ritiro della carta di circolazione ad opera del Prefetto e l'irrogazione
di sanzione amministrativa;
2.2.
vizio
di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione
all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del
Riesame non avrebbe potuto emettere un provvedimento che in sostanza
raggiungeva gli stessi effetti di quello dichiarato nullo, in quanto
avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Prefetto
competente.
3.
Il P.G., in persona del
dott. C. C., ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 12/05/2016,
con cui ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, citando in
proposito giurisprudenza di questa Corte e, quanto al secondo motivo,
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, in quanto la falsa
attestazione di revisione regolare non inficia la validità del
documento, per cui è sufficiente che la stessa venga eliminata con
sentenza dichiarativa della falsità, essendo, quindi, illegittima la
confisca della carta di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 756 del
19/02/11996).
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.
1.
Non vi è dubbio che l'art. 80, comma 17, CdS sanzioni in via
amministrativa chiunque produca agli organi competenti una falsa
attestazione di revisione, condotta del tutto eccentrica rispetto alla
falsità materiale di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., che si realizza
allorquando il privato formi una falsa attestazione di revisione di un
autoveicolo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta
di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv.
261019; Sez. 5, sentenza n. 23670 del 02/04/2004, Giusti, Rv. 228903)
tratto da "Prontuario Asaps-SAPIDATA"autore F. Medri -
Dalla differenza ontologica della condotta materiale, costituita dalla semplice esibizione agli organi competenti nel caso dell'art. 80, comma 17, CdS, ossia dall'uso di un atto falso, a fronte della formazione di falsa attestazione nel caso del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., discende la infondatezza del primo motivo di ricorso, apparendo del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione.
2.
Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che la
falsa attestazione di revisione determina una parziale falsità della
carta di circolazione, che può essere emendata con la procedura di cui
all'art. 537, comma 2, cod. proc. pen., attraverso la cancellazione
parziale del documento nella parte in cui lo stesso risulta non
veritiero.
Ne consegue, pertanto, che in tal caso,
all'esito del giudizio, la pronuncia di confisca del documento
risulterebbe del tutto illegittima (Sez. 5, sentenza n. 9046 del
18/12/2001, P.G. in proc. Console, Rv. 220925; Sez. 5, sentenza n. 756
del 19/02/1996, Vallelonga, Rv. 204481).
Sotto detto
aspetto, concernente la mancata restituzione della carta di
circolazione, quindi, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio,
ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
La semplicità delle questioni trattate impone la motivazione della presente sentenza in forma semplificata.
Per questi motivi
Annulla
senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata
restituzione della carta di circolazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 08 luglio 2016.
Il Presidente: PALLA
Il Consigliere estensore: CATENA
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016.
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