mercoledì 7 febbraio 2018

Ricorso straordinario inammissibile all'ordinanza ingiunzione del C.d.S. Parere CdS

Numero 00180/2018 e data 19/01/2018 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 dicembre 2017


NUMERO AFFARE 01971/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza del 26 maggio 2010, n. M_IT PR_RMUTG 532574 Area III ter, con cui il Prefetto di Roma gli ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’infrazione di cui al verbale della Polizia municipale di Roma dell’8 ottobre 2009, n. 13091263680.



LA SEZIONE

Vista la relazione del 16 ottobre 2017, n. 14945, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS-domanda l’annullamento dell’ordinanza con cui il Prefetto di Roma gli ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per una infrazione al codice della strada.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di eccesso di potere e violazione di legge.

Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

Considerato.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, secondo cui “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”, non spettando la presente controversia alla giurisdizione amministrativa, ma – ai sensi dell’art. 205 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – alla giurisdizione ordinaria, attivabile mediante il rimedio dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia; come del resto era scritto in calce all’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE
 Aurelio Speziale
 IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello



IL SEGRETARIO
Luisa Calderone