(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6974/18; depositata il 13 febbraio)
Per i giudici l'episodio è ritenuto non grave dato il comportamento non abituale di modesta entità tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
L’indagato era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 4 della legge 110/1975, poiché durante un controllo delle Forze di Polizia era stato rinvenuto nel vano porto oggetti di un veicolo di proprietà del cognato che gli aveva momentaneamente prestato.
Credo che le sentenze vanno comunque rispettate, però, adesso gli Ermellini hanno aperto un precedente che sicuramente tutti gli incensurati andranno con i coltelli in auto, invocando la sentenza di cui sopra.
Per i giudici l'episodio è ritenuto non grave dato il comportamento non abituale di modesta entità tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
L’indagato era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 4 della legge 110/1975, poiché durante un controllo delle Forze di Polizia era stato rinvenuto nel vano porto oggetti di un veicolo di proprietà del cognato che gli aveva momentaneamente prestato.
Credo che le sentenze vanno comunque rispettate, però, adesso gli Ermellini hanno aperto un precedente che sicuramente tutti gli incensurati andranno con i coltelli in auto, invocando la sentenza di cui sopra.
Cav. Mario Ricca
Brigagiere dei Carabinieri in quiescenza
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Stralcio della sentenza:
RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2016, il Tribunale
di Asti riconosceva Guce Luciano responsabile del reato di cui all'art.
4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria
abitazione senza giustificato motivo un coltello con blocco lama in
acciaio della lunghezza complessiva di cm. 18) e, conseguentemente,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e
dell'attenuante di cui al comma 3 del citato art. 4, operata la
riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di euro 800,00
di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a' termini e condizioni di
legge.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per
cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato
Ferruccio Rattazzi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha
denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in
relazione agli artt. 4 della legge n. 110 del 1975 e 530 del codice di
rito. Ha, in proposito, evidenziato che il coltello di che trattasi era
stato ritrovato all'interno del vano portaoggetti dell'auto di proprietà
del cognato del Guce, che il giorno prima era stata data in prestito a
quest'ultimo; e ha osservato che al fine di ritenere la penale
responsabilità dell'imputato non è sufficiente fare riferimento alla
circostanza che il porto dell'arma era avvenuto per semplice distrazione
e neppure alla circostanza che era doveroso da parte del Guce, prima di
prendere in consegna l'auto, verificarne il contenuto. 2.2. Con il
secondo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della causa di
non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, nonostante
esplicita richiesta in tal senso, il Tribunale di Asti ha omesso ogni
qualsivoglia valutazione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha
denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in
relazione alla quantificazione della pena (determinata senza alcuna
indicazione delle ragioni a sostegno) e alla indebita sospensione
condizionale della stessa (richiesta dall'imputato solo in caso di
condanna a pena detentiva).
3. Destituito di fondamento è il primo
motivo di ricorso, atteso che la decisione del Tribunale di Asti - nella
parte in cui ha ritenuto che, ai fini della punibilità della
contravvenzione di porto senza giustificato motivo, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti a offendere, di
cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante che
manchi l'elemento intenzionale, essendo, invece, sufficiente che la
condotta sia stata posta in essere per negligenza - non è censurabile.
4. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso relativo
all'applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui
all'art. 131 bis cod. pen., richiesta dall'imputato in sede di
conclusioni rassegnate dinnanzi al Tribunale di Asti. In proposito,
occorre rilevare che l'applicazione della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., può
essere ritenuta in questa sede, senza necessità di disporre un rinvio al
giudice di merito, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod.
proc. pen., sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione
impugnata. Intanto, nel caso di specie, non risultano superati i limiti
di pena indicati dall'art. 131- bis, comma 1, cod. pen.; va, altresì,
rilevato che il fatto addebitato al ricorrente - come accertato e
ricostruito nella motivazione del provvedimento impugnato - sebbene non
inoffensivo, presenta i caratteri della particolare tenuità perché
trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità (come si
desume anche dalla circostanza che all'imputato è stata inflitta la sola
pena pecuniaria, nonché concesse le circostanze attenuanti generiche),
posto in essere da soggetto incensurato. 5. Le argomentazioni sin qui
svolte hanno carattere assorbente rispetto all'altra doglianza
articolata con il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio
la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi
dell'art. 131 -bis c.p.. Così deciso