martedì 20 settembre 2016

Interrogazione:modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati

Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA


Atto a cui si riferisce:
S.4/04476 ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA - Al Ministro...

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04476 presentata da GIOVANNI ENDRIZZI
mercoledì 9 settembre 2015, seduta n.501

ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la sicurezza e la salute delle persone sono obiettivi primari di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato e regolati dall'ordinamento giuridico, tra i quali rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;

una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti di velocità imposti. Tali violazioni possono essere rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare autovelox, telelaser, tutor e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza;

gli autovelox fissi installati sul territorio risulterebbero essere oltre 3.000, mentre sarebbero nell'ordine del migliaio gli autovelox mobili utilizzati dalle forze dell'ordine sulla rete stradale;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli autovelox, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;

secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", così come la natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'autovelox deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche;

da almeno 10 anni, Paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svizzera, hanno disposto per legge l'obbligo di taratura degli strumenti della rilevazione della velocità. Le operazioni vengono effettuate anche sulla base delle prescrizioni di una linea guida dell'Organismo internazionale di metrologia legale, la struttura competente in materia di misure che hanno impatto su transazioni economiche, che riguarda, per esempio, strumenti come bilance e appunto autovelox. Tali linee guida indicano in modo esplicito che gli strumenti devono essere omologati e avere una verifica iniziale (cosa che avviene in Italia), ma soprattutto devono essere oggetto di verifiche periodiche;

le verifiche periodiche di taratura assumono un rilievo ancora maggiore alla luce degli impatti che le violazioni hanno sugli utenti in termini sanzionatori. Per gli eccessi di velocità fino a 10 chilometri orari, è prevista una multa di 41 euro, tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso occorre pagare 168 euro e si perdono 3 punti patente, mentre se l'eccesso si colloca tra i 41 e i 60 chilometri orari la multa sale a 527 euro e i punti persi diventano 6 con sospensione della patente da uno a 3 mesi. Oltre i 60 chilometri orari sono dovuti 821 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi;

considerato, inoltre, che:

la situazione descritta risulta ancor più grave, anche alla luce dell'elevatissimo numero di sanzioni irrogate, tale da rappresentare, a parere degli interroganti, non tanto la conseguenza di un'azione di prevenzione e di sicurezza stradale, quanto più la fonte di un vero e proprio "tesoretto" per molti Comuni italiani che, come spesso denunciato dalla stampa nazionale e locale, per far quadrare i loro conti guardano alle multe irrogate nei confronti dei cittadini del nostro Paese come ad una fonte certa di entrate finanziarie;

a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso della città di Padova nella quale, secondo dati non ufficiali pubblicati da "Il Gazzettino" di Padova in data 14 agosto 2015, gli autovelox posti sulle tangenziali cittadine avrebbero rilevato solo nel periodo tra il 2 febbraio e il 14 agosto 2015 ben 60.000 multe, oltre 330 in media al giorno. Peraltro il Comune di Padova avrebbe garantito che gli strumenti di rilevazione della velocità non sarebbero stati attivi 24 ore su 24, ma in modalità "random", ovvero con soste orarie e una programmazione casuale, gestita da computer, in modo che nessuno potesse sapere se nel momento del passaggio sotto la telecamera questa fosse spenta o accesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere con precisione le modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati, al fine di ottemperare all'obbligo di verifica periodica sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza citata;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi, affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti;

se non ritenga opportuno attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare la regolarità del funzionamento degli autovelox situati nel territorio della provincia di Padova, oggetto dell'inchiesta giornalistica.

(4-04476)