Oggi, martedì 20 settembre, l'Aula ha proseguito l'esame dell'Atto Senato n. 2067, nel testo proposto dalla Commissione Giustizia, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (già approvato dalla Camera dei deputati).
SENATO
DISEGNO DI LEGGE N. 2067
Approvato dalla Camera dei deputati
Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE
DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I
DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA
Art. 1.
(Condotte riparatorie)
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».
«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter
del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si
applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le
condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2.
L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio
di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di
quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato.
3.
Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del
processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti:
«è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927
a euro 1.500»;
b) al
terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni
e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti:
«La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da
euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis,
concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui
all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette
circostanze aggravanti».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)
1.
All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena
per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei
anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle
seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni
e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle
seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la
multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al
terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e
sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti
anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se
concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del
presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra
fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a
venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
Capo II
DELEGA
AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI,
PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE
DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 7.
(Delega
al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati,
per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni
settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di
violenza privata e minaccia)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la
modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e
delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del
codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione
della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il
patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse
protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per
infermità;
b) revisione
della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in
relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione
del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione
congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor
sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità
in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione
del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di
clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai
consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;
previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di
controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della
necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un
trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni
che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a
trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure
alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della
collettività.
2. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della
giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei
medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi
nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere
comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal
comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta
giorni.
3. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 610:
1)
al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Si
procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore
o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede
d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto
speciale»;
b) all'articolo
612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in
uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti:
«Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se
è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o
deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto
speciale».
Art. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il
seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del
casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella
materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti
nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia
di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di
semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e
provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313.
2. Il decreto
legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il
relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica
che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di
sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque
adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o
successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
Art. 9.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di
cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione
delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di
coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché
le norme di carattere transitorio.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE
Art. 10.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)
1.
All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e
che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite
dalle seguenti: «che il procedimento».
2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».
«Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)
1.
All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti
di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».
2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter.
Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla
data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona
offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha
in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere
ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è
proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della
riserva stessa».
4.
All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse
le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di
incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione
penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla
scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla
scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b),
del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero
prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello
può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre
mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui
al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui
al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente
articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione
penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero
ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte
d'appello»;
b) il
primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente:
«Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico
ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione
nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».
6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-bis,
dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono
inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui
non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai
sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore
generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di
archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;
b) al
comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;
c) il comma 6 è abrogato.
8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis
del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato
l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se,
essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi
sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i
casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3.
Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo
innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con
ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate,
previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la
decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre
il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il
giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di
reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il
provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara
inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di
inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle
ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
9.
Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole:
«degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
11.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei
quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)
1.
All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i
dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla
riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente,
con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e
dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti
disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate
ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».
Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)
1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.
Art. 14.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
1.
All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di
procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite
dalla seguente: «appello».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
«3.
Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con
le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico
ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che
dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo
le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a
procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello
dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
3-bis.
Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di
appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore
generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
Art. 15.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)
1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone
il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato
immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive,
il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a
sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo
svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà
di revocare la richiesta».
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis.
Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta,
subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure
quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis.
La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare
determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e
la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla
violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni
questione sulla competenza per territorio del giudice».
4.
Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura
penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e
di un terzo se si procede per un delitto».
5.
All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone
avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato,
al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e
se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione
probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e
compatibile con le finalità di economia processuale proprie del
procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il
giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca
la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis,
comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
Art. 16.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per
errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche
d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è
impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma
dell'articolo 619, comma 2».
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione
della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta
e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e
all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Art. 17.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)
1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto
dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la
pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190,
delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori
della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i
fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».
Art. 18.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei
criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle
ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove
contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2)
alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità
stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».
Art. 19.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)
1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una
pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena
pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere
assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.
Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il
giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato
e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere
inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci
volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione
della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».
Art. 20.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)
1.
All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di
euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro
75».
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 21.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)
1.
All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse
le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per
cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1.
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha
emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche
d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità
dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi
elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».
4.
Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono
premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato,».
Art. 22.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)
1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1.
La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle
forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali
viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della
pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla
quale sono d'accordo.
2. Il
giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta,
ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la
richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte
nel dibattimento.
3. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore
generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e
i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a
orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero
nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità
dei procedimenti».
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis,
il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta,
provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del
dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se
il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis.
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale».
Art. 23.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)
1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere
aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità
della richiesta»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione
alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2.
All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al
contenuto dei motivi di ricorso».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis,
la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del
ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il
provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara
l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma
dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».
4.
All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole:
«Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
5.
All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere
aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità
del ricorso».
6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione
alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di
diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con
ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter.
Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche
d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa
sopravvenuta».
8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base
delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti
necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
9. All'articolo 625-bis,
comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere
rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni
dalla deliberazione».
10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di
proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i
motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».
Art. 24.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)
1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
«Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1.
Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza
passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per
tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato
qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata
conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta
è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità,
personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura
speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3,
entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del
procedimento.3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
Art. 25.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia)
1.
I presidenti delle corti di appello, con la relazione
sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa
la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché
dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi
dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.
Titolo III
MODIFICHE
ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL
PUBBLICO MINISTERO
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Al comma 3-ter
dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 27.
(Modifiche
al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri
di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della
relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)
1.
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «,
l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di
reato».
2. All'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le
parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle
disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis.
Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato
costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».
Art. 28.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)
1. All'articolo 146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali
dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali
sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle
udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis.
La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle
di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la
presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,
la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando
sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di
particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a
qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto
penitenziario»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli
atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà
comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori
della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento
audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza,
può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a
distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
2. All'articolo 45-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,»
sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le
seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al
comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal
presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o
notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal
giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».
3. All'articolo 134-bis,
comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
4.
All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente
alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui
agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo
comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art. 29.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la
riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento
penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal
presente titolo.
2. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della
giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei
medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine
di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è
prorogato di sessanta giorni.
3.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Art. 30.
(Princìpi
e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di
impugnazione)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per
le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere
disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e
delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di
intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione,
attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di
utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una
precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale
intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte
salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela
della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle
persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei
difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque
non rilevanti a fini di giustizia penale;
b) prevedere
che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a
quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla
reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o
registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua
presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando
le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un
procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto
di difesa o del diritto di cronaca;
c) prevedere
la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni
delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei
procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione;
d) prevedere
la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle
sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di
competenza del giudice di pace;
e) prevedere
che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare
soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero
presso il giudice di primo grado;
f) prevedere
la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la
sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o
abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato;
g) prevedere
la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di
proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano
pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha
commesso il fatto»;
h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.
Art. 31.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti
legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le
parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione
delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito
ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del
tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla
revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione
delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative,
sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai
limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i
casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione
della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure
alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione
dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che
il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza
dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
d) previsione
di una necessaria osservazione scientifica della personalità da
condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a
intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici
dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più
efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento
della polizia penitenziaria;
e) eliminazione
di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto
difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate
categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e
revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i
condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale
gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione
di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali
momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito
intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) maggiore
valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna,
quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento
sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al
lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto
il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione
di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del
carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale
esterna;
i) disciplina
dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con
modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per
favorire le relazioni familiari;
l) revisione
delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del
riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230;
m) riconoscimento
del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e
disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
n) previsione
di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali,
linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone
detenute straniere;
o) adeguamento
delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei
detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
1)
giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni,
fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di
sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di
cognizione;
2)
previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria
degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione,
della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3)
previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni
quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi
educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
6)
eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la
concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione
rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del
trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8)
rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida
nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
p) attuazione,
sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella
materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa della pena,
presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia
pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso
l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose
previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto
oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i
valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di
non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento
a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute,
individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine
pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del
territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di
mercato.
Art. 32.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di
cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione
delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di
coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché
le norme di carattere transitorio.
Art. 33.
(Disposizioni integrative e correttive)
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina
processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con
la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 35.
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28,
entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.