lunedì 25 settembre 2017

Il Carabiniere sbarra a penna nel verbale prestampato il termine di 60 gg., indicando 30 gg. per ricorrere al Prefetto, ma non basta a farlo annullare

I FATTI

Una signora viene sanzionata dai Carabinieri per violazione dell'articolo 184, commi primo e ottavo, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
 
La stessa dopo essersi opposta al GdP, che ha rigettato il ricorso, si vede respingere l'appello anche dal Tribunale, per cui propone ricorso in Cassazione intimando la Prefettura che non si costituisce.

I motivi del ricorso sono riconducibili al fatto che, a suo dire, quella correzione apposta nel verbale avrebbe leso il suo diritto di difesa ( violazione e falsa applicazione degli articoli 203 e 204 bis CdS, dell'articolo 383 reg. esec. CdS e dell'articolo 2699 c.c.,.)

LA SENTENZA
La Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, con Ordinanza n. 21377 del 15/09/2017, conferma quanto precedentemente stabilito dal Tribunale, avendo lo stesso, già operato una valutazione fattuale in ordine alla idoneità o meno del verbale di contestazione e dichiara inammissibile il ricorso e il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Mario Serio
Riproduzione riservata