giovedì 21 settembre 2017

La malattia del sangue non è più invalidante per la patente

C.d.S .:Soppressa la lettera "G" dell'appendice II dell' art. 320  del D.P.R, 495/92
 
Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (17G00152)
(GU n.221 del 21-9-2017)

Vigente al: 6-10-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonche' l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida;

Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice II dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue;
Visto il parere favorevole del Ministero della salute; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente regolamento: 
Art. 1 
Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e' soppressa. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017 
 
MATTARELLA 
 
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3777 

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Art. 320.
(Art. 119, CdS)
Malattie invalidanti.
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.


Appendice II

Art. 320
(
Malattie invalidanti)
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.