martedì 19 settembre 2017

Modalita' attuative relative alle attivita' di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima

Modalita' attuative relative alle attivita' di controllo  e  sanzioni
in materia di pesca marittima. (17A06365) 
(GU n.219 del 19-9-2017)
Capo I

Sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del
Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per   prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999; 
  Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto l'art. 15 del regolamento (UE) n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica
comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE)  n.  1954/2003  e
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i  regolamenti  (CE)  n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la  decisione
2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011  della
Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca»; 
  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante  la  delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Giuseppe Castiglione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Viste le modifiche al decreto legislativo 9  gennaio  2012,  n.  4,
occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,
recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni  in  materia  di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale»; 
  Visto l'art. 11, commi 5 e 13, del decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, disciplinante la misura sanzionatoria  della  sospensione
dell'esercizio commerciale; 
  Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, in  materia  di  adempimenti  conseguenti  alla  cattura,
accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo  di  sbarco,
la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento  per  la
conservazione, con particolare riferimento  agli  «obblighi  relativi
alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima»; 
  Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione   consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del
31 gennaio 2012; 
  Ritenuto opportuno definire  modalita',  termini  e  procedure  per
l'applicazione della predetta misura, alla luce  di  quanto  disposto
dalla citata normativa; 
  Ritenuto necessario definire modalita',  termini  e  procedure  per
l'adempimento dei citati obblighi  di  comunicazione,  alla  luce  di
quanto disposto in particolare dall'art. 10,  comma  5,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente capo definisce modalita', termini  e  procedure  per
l'applicazione  della  sanzione  della   sospensione   dell'esercizio
commerciale, ai sensi  dell'art.  11,  commi  5  e  13,  del  decreto
legislativo n. 4/2012. 
                               Art. 2 
 
 
             Procedimento di applicazione della sanzione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  e  salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'art. 10, commi 2,  lettere  a)  e  b),  3,  4  e  6  del  decreto
legislativo n. 4/2012, nonche' i titolari di esercizi commerciali che
acquistano pescato in violazione delle disposizioni di  cui  all'art.
11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n.  4/2012  sono  soggetti
alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da  cinque
a dieci giorni lavorativi. 
  2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, gli organi di controllo di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di  accertamento  e
contestazione,  indicando  la  prescritta  sanzione   pecuniaria   e,
ricorrendone   i   presupposti,   la   sanzione   della   sospensione
dell'esercizio commerciale,  secondo  quanto  previsto  all'art.  11,
commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012.  I  predetti  organi
trasmettono  copia  dei  relativi  atti  al  capo  del  compartimento
marittimo competente in base  al  luogo  della  commessa  violazione,
secondo le modalita' e termini stabiliti dall'art. 17 della legge  24
novembre 1981, n. 689.
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012
......
 Art. 22 Vigilanza e controllo
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
  
  3.  Il  trasgressore  e'  ammesso  al  pagamento   della   sanzione
principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non  vi  e'  stata,
dalla  notificazione  degli  estremi  della  violazione,   ai   sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Entro  lo  stesso
termine,  il  trasgressore  avvia  la  sospensione  delle   attivita'
commerciali,  previa  comunicazione   preventiva   del   periodo   di
sospensione al capo del compartimento competente. 
  4.  L'interessato,  entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
contestazione  immediata  o,  se  questa  non  vi  e'  stata,   dalla
notificazione degli estremi della violazione, puo' far  pervenire  al
suddetto  capo  del  compartimento  scritti  difensivi  e  documenti,
nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo, ai  sensi  dell'art.
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  5. Il capo del compartimento competente, sentito l'interessato, ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
ai  commi  3  e   4   del   presente   articolo,   ritenuto   fondato
l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata  disponendo  la
sanzione  pecuniaria  unitamente  alla   sospensione   dell'esercizio
commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo  del
compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato  di
archiviazione degli  atti.  In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento
motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e  ne  e'
trasmessa copia all'ente accertatore. 
  6.  Il  capo  del  compartimento   provvede   a   dare   tempestiva
comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla  Direzione
generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  ed  al  Centro
controllo nazionale  pesca  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di  porto,  per  le  dovute  annotazioni  sul  pertinente
registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi. 
  7. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali la competenza a ricevere il rapporto  e'  del  capo  del
compartimento marittimo  dell'ufficio  di  iscrizione  del  marittimo
interessato. 
                               Art. 3 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. l'ordinanza ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione
puo' essere impugnata ai sensi degli articoli  22  e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Qualora, a seguito di impugnazione,  sia  annullata  l'ordinanza
ingiunzione con cui e' stata disposta la  sospensione,  l'interessato
presenta al capo del compartimento  marittimo  competente  copia  del
provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. 
  3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 2 del presente articolo, dispone  l'annullamento  del
provvedimento con cui  e'  stata  disposta  la  sospensione,  dandone
comunicazione all'interessato, alla Direzione  generale  della  Pesca
Marittima e dell'Acquacoltura ed al Centro controllo nazionale  pesca
del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto  per  le
dovute annotazioni sul pertinente registro. 
                               Art. 4 
 
 
        Centro controllo nazionale pesca del Comando generale 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  1. Il Centro controllo nazionale pesca  del  Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie  di  porto  provvede  ad  aggiornare  i  dati
contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni  con  l'indicazione
dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero
annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto. 
Capo II

Comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla
taglia minima di riferimento

                               Art. 5 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente capo definisce modalita', termini  e  procedure  per
adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva  alla  competente
autorita' marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria,  di
specie soggette all'obbligo di sbarco, la  cui  taglia  e'  inferiore
alla taglia minima  di  riferimento  per  la  conservazione,  secondo
quanto disposto dall'art. 10, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
4/2012. 
                               Art. 6 
 
 
               Modalita' di adempimento agli obblighi 
                     di comunicazione preventiva 
 
  1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette
all'obbligo di sbarco di cui all'art.  5  del  presente  decreto,  il
comandante di  unita'  da  pesca  dovra'  effettuare  una  preventiva
comunicazione di cattura alla competente autorita' marittima, secondo
le seguenti modalita': 
    a)  il  comandante  di  unita'  da  pesca  dotata  di  log   book
elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura  mediante
l'impiego del predetto dispositivo elettronico; 
    b) il comandante di unita'  da  pesca  non  dotata  di  log  book
effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un'ora  prima
dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate  con
apposita ordinanza dal  capo  del  compartimento  marittimo  per  gli
approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione. 
Capo III

Transito nelle aree marittime soggette a misure di restrizione
dell'attivita' di pesca

                               Art. 7 
 
 
                  Aree marittime soggette a misure 
               di restrizione dell'attivita' di pesca 
 
  1. Il transito, laddove consentito, di  unita'  da  pesca  in  aree
marittime soggette,  in  base  alle  vigenti  normative  nazionale  o
europea,  a  misure  di  restrizione  dell'attivita'  di  pesca  deve
avvenire - se non diversamente disposto -  con  rotte  dirette  ed  a
velocita' costante non inferiore a 7 nodi,  fatti  salvi  i  casi  di
dichiarate e comprovate cause di forza maggiore. 
  Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione,  entra  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 luglio 2017 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 798