sabato 23 settembre 2017

Il ricorso al verbale C.d.S. non puo' essere fatto al Presidente della Repubblica per il principio di "specialità"

Parere Consiglio di Stato n. 1987 del 18 /09/2017


Numero 01987/2017 e data 18/09/2017 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2017


NUMERO AFFARE 00094/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Simona Geminiani, contro Comune di Roma, U.T.G. - Prefettura di Roma, avverso violazione codice della strada;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;


Premesso:

La prefettura di Roma, con provvedimento notificato il 31/1/11, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il verbale di accertamento per violazione di norme del codice della strada n. 13100357861 del 15/2/10, perché proveniente da soggetto non legittimato.

Avverso la decisione del prefetto, la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al capo dello Stato sostenendo la sua legittimazione e, nel merito, l’illegittimità dell’accertamento.

Considerato:

il Codice della strada in vigore dal 1° gennaio 1993, prevedeva che il verbale per violazione delle disposizioni sulla viabilità fosse impugnato, prioritariamente, dinanzi al prefetto competente e, qualora il ricorso fosse stato rigettato, l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto poteva essere impugnata dinanzi al giudice di pace.

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 255 e 311 del 1994, poi recepite con D.L. n. 151/03 convertito nella L. n. 214/03, che ha introdotto l’art. 204 bis, e stata disposta la procedibilità immediata dell’opposizione al verbale anche dinanzi al giudice di pace.

L’altra alternativa che il codice ha continuato ad offrire al cittadino per impugnare un verbale ritenuto illegittimo è costituita dal ricorso al prefetto previsto dall’art. 203 del C.d.s.; avverso la decisione del prefetto può essere proposta opposizione al giudice di pace, ai sensi del successivo art. 205.

L’impugnazione del provvedimento con ricorso al prefetto oppure con ricorso in sede giurisdizionale, ha delineato un procedimento caratterizzato da un’accentuata specialità e dall’attribuzione del potere, al giudice ordinario, di determinare nel merito ed in via definitiva l’importo della sanzione; da ultimo, tale specialità del procedimento risulta dagli artt. 6 e 7 del d lgs. n. 150/11, richiamati dagli artt. 204 e 205 bis del C.d.s. che rinvia, per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento prefettizio, allo speciale rito disposto dall’art. 205 del C.d.s. e dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/11, ossia, al procedimento dinanzi al giudice di pace.
La giurisdizione esclusiva del giudice ordinario sussiste, quindi, anche nel caso di impugnazione del provvedimento del prefetto adottato sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 203 e 204 del C.d.s., e ciò anche se le censure sono rivolte esclusivamente a motivi inerenti al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto, ossia a motivi di legittimità; ciò in considerazione della espressa previsione normativa, giustificata dall’esigenza di attribuire la risoluzione definitiva delle controversie ad un unico giudice (in tal senso, cfr. C.S., pareri n. 4364/13, 3177/15, 1854/16, 1857/16).

Da ciò, l’inammissibilità del presente ricorso straordinario ammesso “unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

Attesa l’errata indicazione, nell’atto del prefetto, dei rimedi giurisdizionali esperibili nei confronti dell’atto impugnato, il ministero competente potrà valutare la possibilità di rimettere in termini la ricorrente.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile.


L'ESTENSORE
Adolfo Metro
 IL PRESIDENTE
 Raffaele Carboni



IL SEGRETARIO
Luisa Calderone