sabato 23 settembre 2017

Se sai chi sono (perchè mi conosci) e rifiuto di darti i documenti non c'è reato, ai sensi del 651 c.p.


I FATTI
Una signora si rifiuta di fornire il proprio documento d'identità ai Carabinieri che la conoscevano personalmente. 
E' quanto emerge a seguito delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali.
La stessa, denunciata ai sensi dell'art. 651 del C.P. e condannata dal Giudice Monocratico propone ricorso in Cassazione adducendo che:

  • " non rientra nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d'identità;
  • " l'obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all'esibizione dei documenti d'identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall'art. 4 T.U.L.P.S. e art. 294del regolamento"

LA SENTENZA

Gli ermellini della Sez. PRIMA PENALE, con Sentenza n.42808 del 19/09/2017 , udienza del 22/06/2017, non possono non dare ragione all'imputata, annullando la sentenza impugnata, in quanto, da consolidata giurisprudenza, "l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento condotta che costituisce, invece, violazione dell'art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125)."
Mario Serio
Riproduzione riservata
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Cosa dice il Codice Penale

Dispositivo dell'art. 651 Codice Penale (tratto da brocardi.it)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3) , è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Note
(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.
(3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.
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