I FATTI
Una signora cade in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione mentre passeggia il proprio cane di notte e ricorre alle vie legali per ottenere il risarcimento dei danni da parte dell''Ente proprietario della strada (Comune).
Il Tribunale della Corte d'Appello ritiene però che la Sig.ra sia stata "imprudente" nel passeggiare il cane con il buio, ben consapevole del fatto che la strada presentava delle insidie che la stessa doveva conoscere a menadito visto che abitava nelle immediate vicinanze e che la percorreva tutti i giorni.
La Sig.ra ricorre in cassazione eccependo la violazione dell'art. 2051 cod. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo
LA SENTENZA
La Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, con Ordinanza n.22419 del 26/09/2017,dichiara inammissibile il ricorso ponendo a carico della ricorrente tutte le spese, in quanto "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo".
Nel caso di specie, pertanto, a giudizio della Corte, la condotta della ricorrente è risultata idonea a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
In parole povere, l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte (della serie chi te l'ha fatto fare?).
Ci si astiene da fare ulteriori commenti....ma una domanda sorge sontanea:
"L'automobilista che ogni giorno si reca al lavoro e percorre una strada che è un colabrodo, pergiunta non segnalata con idonea catellonistica e quant'altro, deve dotarsi di un apk sul cellulare che gli ricorda il percorso o deve usare una mappa con le buche tutte segnate tipo battaglia navale?
Mario Serio
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