venerdì 31 agosto 2012

Commette reato di falso chi parcheggia utilizzando fotocopia di un permesso per disabili

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con sentenza 33214 depositata in cancelleria il 23 agosto 2012.
 Nello specifico la Corte ha ribadito quanto segue:
 "Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale del privato.in autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 cod.pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede (v. per tutte casso Sez. V 19 marzo 2008 n. 14308).
Quanto all'altro profilo di doglianza, va ricordato che il falso grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto era stata accertata da persona qualificata, a seguito di un attento esame evidenziante la non rifrangenza di un bollino apposto sull'atto, elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile da chiunque, l'Impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale aspetto".

Mario Serio
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