domenica 6 dicembre 2020

LESIONI STRADALI E PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO: LA CONSULTA INVITA IL LEGISLATORE A RIPENSARE LA DISCIPLINA VIGENTE


 Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 25 novembre 2020

LESIONI STRADALI E PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO: LA CONSULTA
INVITA IL LEGISLATORE A RIPENSARE LA DISCIPLINA VIGENTE

Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di
parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime; ma è opportuno che il legislatore
rimediti la congruità della disciplina vigente.
Il suggerimento è contenuto nella sentenza n. 248 depositata oggi (redattore
Francesco Viganò), con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le
questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pisa sull’attuale disciplina che, per
il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, stabilisce che si debba
procedere d’ufficio (articolo 590-bis del Codice penale, introdotto dalla legge n. 41
del 2016).
Il giudice rimettente aveva sostenuto che la procedibilità d’ufficio – stabilita dal
legislatore nel 2016 e poi confermata nel 2018 con un intervento che invece
prevedeva la querela di parte per numerosi altri reati – fosse in contrasto con i
principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
La Corte ha osservato che le ipotesi di lesioni stradali previste dal primo comma
dell’articolo 590-bis del Codice penale, pur potendo determinare gravi danni
all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno
rimproverabili di quelle descritte nei commi successivi, caratterizzate “dalla
consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli”: è il caso di
chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o
significative quantità di alcool, oppure superi del doppio la velocità massima
consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di
una curva o di un dosso. Nei casi, invece, di occasionali disattenzioni in cui possono
incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe invece dubitare della necessità di
celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita
del danno subito. E ciò anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale
già notoriamente sovraccaricata.


La Corte ha però ritenuto che la scelta legislativa relativa al regime di
procedibilità di questi reati non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole
e perciò illegittima: il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo
trattamento sanzionatorio di questi reati perché li ha considerati di particolare
allarme sociale, a fronte dell’elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno
sulle strade italiane. Tuttavia, la Corte ha, al contempo, rivolto al legislatore l’invito
a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse
ipotesi di lesioni stradali, peraltro già oggetto di varie proposte di legge attualmente
all’esame del Parlamento.


Roma, 25 novembre 2020


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