lunedì 30 aprile 2012

Acque. Disciplina delle acque pubbliche

Cass. Sez. III n. 12998 del 5 aprile 2012 (Ud. 22 feb. 2012)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. PM in proc. Francalanci ed altro Acque. Disciplina delle acque pubbliche

La disciplina delle acque pubbliche, quale risulta prima dalla L. 5 gennaio 1994 n. 36 e nel DPR 238/2999 (regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della predetta legge 36/1994) e poi dal D.Lgs. 152/2006, è indubbiamente innovativa poiché le "definizioni" riportate, indiscutibilmente, non fanno più riferimento alle "caratteristiche" delle acque pubbliche di cui all'art. 1 R.D,1775/1933, non richiedendosi più che esse, per la loro portata o per l'ampiezza del loro bacino imbrifero, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, Bisogna, però, considerare che la nuova normativa prevede anche che le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà: qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale (art.144 comma 2 D.L.vo 152/06 e, negli stessi termini, art.1 commi 1 e 2 L.36/94). E proprio sotto il profilo di tale tutela ambientale gli artt.76 e 77 del medesimo D.L.vo 152/06 introducono dei limiti in relazione alla capacità dei corpi idrici e quindi alla significatività degli stessi (vale a dire l'attitudine ad usi di pubblico generale interesse).