martedì 21 febbraio 2017

Pubblicato il decreto sulla sicurezza urbana

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) (GU Serie Generale n.42 del 20-2-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017 

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DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) 
(GU n.42 del 20-2-2017)
 
 Vigente al: 21-2-2017  
 
Capo I

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

Sezione I
Sicurezza integrata

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti  volti  a  rafforzare  la  sicurezza  delle  citta'  e   la
vivibilita'  dei  territori  e  di  promuovere  interventi  volti  al
mantenimento del decoro urbano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
per gli affari regionali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizione 
 
  1.  La   presente   Sezione   disciplina,   anche   in   attuazione
dell'articolo 118,  terzo  comma,  della  Costituzione,  modalita'  e
strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la promozione della sicurezza integrata. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata
l'insieme degli interventi assicurati  dallo  Stato,  dalle  Regioni,
dalle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  dagli  enti  locali,
nonche' da altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla
promozione e all'attuazione di un sistema  unitario  e  integrato  di
sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali. 
                               Art. 2 
 
 
     Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 
 
  1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di
ordine pubblico  e  sicurezza,  le  linee  generali  delle  politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono  adottate,
su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a  coordinare,
per lo svolgimento di  attivita'  di  interesse  comune,  l'esercizio
delle competenze dei  soggetti  istituzionali  coinvolti,  anche  con
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la  polizia
locale. 
                               Art. 3 
 
 
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e  delle  Province
                    autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. In attuazione delle linee generali di  cui  all'articolo  2,  lo
Stato e le Regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
concludere  specifici  accordi  per  la  promozione  della  sicurezza
integrata, anche diretti a disciplinare  gli  interventi  a  sostegno
della formazione e  dell'aggiornamento  professionale  del  personale
della polizia locale. 
  2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche
sulla base degli accordi  di  cui  al  comma  1,  possono  sostenere,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  funzioni,  iniziative   e
progetti volti ad attuare interventi di  promozione  della  sicurezza
integrata nel territorio di riferimento, ivi  inclusa  l'adozione  di
misure di sostegno  finanziario  a  favore  dei  comuni  maggiormente
interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. 
  3. Lo Stato, nelle attivita' di  programmazione  e  predisposizione
degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza
territoriale, tiene conto delle  eventuali  criticita'  segnalate  in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. 
  4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
individuano, anche in  sede  di  Conferenza  Unificata,  strumenti  e
modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  accordi  di  cui  al
comma 1. 
Sezione II
Sicurezza urbana

                               Art. 4 
 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il
bene pubblico che  afferisce  alla  vivibilita'  e  al  decoro  delle
citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione
e recupero delle aree o dei siti piu' degradati,  l'eliminazione  dei
fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalita', in particolare di tipo predatorio,  la  promozione  del
rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli  di
coesione   sociale    e    convivenza    civile,    cui    concorrono
prioritariamente,  anche  con  interventi  integrati,  lo  Stato,  le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 
                               Art. 5 
 
 
            Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 
 
  1. In coerenza con le linee generali di  cui  all'articolo  2,  con
appositi patti sottoscritti  tra  il  prefetto  ed  il  sindaco,  nel
rispetto  di  linee  guida  adottate,  su   proposta   del   Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, possono essere  individuati,  in  relazione  alla
specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto
conto anche delle  esigenze  delle  aree  rurali  confinanti  con  il
territorio urbano. 
  2. I patti per la sicurezza urbana di cui al  comma  1  perseguono,
prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria,
attraverso servizi e interventi  di  prossimita',  in  particolare  a
vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 
    b) promozione del rispetto della legalita', anche mediante mirate
iniziative  di  dissuasione  di  ogni  forma  di  condotta  illecita,
comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo  smercio  di  beni
contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri  fenomeni
che comunque comportino turbativa del  libero  utilizzo  degli  spazi
pubblici; 
    c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche  valorizzando
forme di collaborazione  interistituzionale  tra  le  amministrazioni
competenti,    finalizzate     a     coadiuvare     l'ente     locale
nell'individuazione di aree urbane su cui  insistono  musei,  aree  e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e  luoghi
della cultura interessati da  consistenti  flussi  turistici,  ovvero
adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3. 
                               Art. 6 
 
 
                       Comitato metropolitano 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la  valutazione  e  il  confronto
sulle tematiche di sicurezza  urbana  relative  al  territorio  della
citta'  metropolitana,  e'  istituito  un   comitato   metropolitano,
copresieduto  dal  prefetto  e   dal   sindaco   metropolitano,   cui
partecipano, oltre al  sindaco  del  comune  capoluogo,  qualora  non
coincida  con  il  sindaco  metropolitano,  i  sindaci   dei   comuni
interessati. Possono altresi'  essere  invitati  a  partecipare  alle
riunioni del  comitato  metropolitano  soggetti  pubblici  o  privati
dell'ambito territoriale interessato. 
  2. Per la partecipazione alle riunioni non  sono  dovuti  compensi,
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
                               Art. 7 
 
 
Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l'attuazione  di  iniziative
                              congiunte 
 
  1. Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti  di
cui all'articolo 5, possono essere  individuati  specifici  obiettivi
per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di  cui  al  primo
periodo  possono  concorrere,   sotto   il   profilo   del   sostegno
strumentale, finanziario e logistico, ai  sensi  dell'articolo  6-bis
del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119,  enti  pubblici,
anche non economici, e soggetti privati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                               Art. 8 
 
 
Modifiche al testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
    locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50: 
      1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«Le   medesime   ordinanze   sono   adottate   dal   sindaco,   quale
rappresentante  della  comunita'  locale,  in  relazione  all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado  del  territorio  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della
vivibilita' urbana, con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di
tutela  della  tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,   anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e  di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; 
      2. al comma 7, aggiungere, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Sindaco,  al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di   tutela   della
tranquillita' e del riposo dei residenti in  determinate  aree  delle
citta' interessate da afflusso di persone di  particolare  rilevanza,
anche  in  relazione  allo  svolgimento  di  specifici  eventi,  puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore  a  sessanta  giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in  materia  di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.». 
    b) all'articolo 54: 
  1. il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono  diretti
a prevenire e contrastare le situazioni che  favoriscono  l'insorgere
di  fenomeni  criminosi  o  di  illegalita',  quali  lo  spaccio   di
stupefacenti, lo sfruttamento  della  prostituzione,  l'accattonaggio
con impiego di minori  e  disabili,  ovvero  riguardano  fenomeni  di
abusivismo, quale l'illecita occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di
violenza, anche legati all'abuso di  alcool  o  all'uso  di  sostanze
stupefacenti.». 
  2. Nelle materie di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  1,  del
presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Capo II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO
URBANO

                               Art. 9 
 
 
          Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte che limitano la  libera  accessibilita'  e  fruizione  delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  300.
Contestualmente  alla  rilevazione  della   condotta   illecita,   al
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato  commesso
il fatto. 
  2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall'articolo
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 e' disposto altresi'  nei  confronti
di chi commette le violazioni previste  dalle  predette  disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma. 
  3. Fermo il disposto dell'articolo 52,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di
polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono
musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri
istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorita'  competente  e'
il sindaco del comune nel  cui  territorio  le  medesime  sono  state
accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi  derivanti  dal  pagamento
delle  sanzioni  amministrative  irrogate  sono  devoluti  al  comune
competente,  che  li  destina   all'attuazione   di   iniziative   di
miglioramento del decoro urbano. 
                               Art. 10 
 
 
                         Divieto di accesso 
 
  1. L'ordine di allontanamento  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
secondo periodo e  comma  2,  e'  rivolto  per  iscritto  dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo  13  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  In  esso  e'  specificato  che  ne   cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del  fatto  e
che la  sua  violazione  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del
doppio. Copia del provvedimento  e'  trasmessa  con  immediatezza  al
questore competente per territorio con  contestuale  segnalazione  ai
competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
  2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui  all'articolo  9,
commi 1 e  2,  il  questore,  qualora  dalla  condotta  tenuta  possa
derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con  provvedimento
motivato, per un periodo non superiore a  sei  mesi,  il  divieto  di
accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate  nel  provvedimento,  individuando,  altresi',  modalita'
applicative del divieto compatibili con  le  esigenze  di  mobilita',
salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
  3. La durata del divieto non puo' comunque essere inferiore  a  sei
mesi,  ne'  superiore  a  due  anni,  qualora  le  condotte  di   cui
all'articolo  9,  commi  1  e  2,  risultino  commesse  da   soggetto
condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello,
nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona  o  il
patrimonio.  Qualora  il  responsabile  sia  soggetto  minorenne,  il
questore ne da' notizia al procuratore  della  Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. In sede di condanna per reati contro la persona o il  patrimonio
commessi  nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui  all'articolo  9,   la
concessione della sospensione condizionale  della  pena  puo'  essere
subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi  o  aree
specificamente individuati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e  dell'articolo
9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali  volti
a  favorire  il  rafforzamento  della  cooperazione,  informativa  ed
operativa, tra le Forze di polizia,  di  cui  all'articolo  16  della
legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e  i  Corpi  e  servizi  di  polizia
municipale,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 11 
 
 
    Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
 
  1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita'  esecutive  di
provvedimenti  dell'Autorita'  Giudiziaria  concernenti   occupazioni
arbitrarie  di  immobili,  nell'esercizio  delle  funzioni   di   cui
all'articolo 13 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  impartisce,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili  da
sgomberare, il pericolo di possibili  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza  pubblica
all'esecuzione   di    provvedimenti    dell'Autorita'    Giudiziaria
concernenti i medesimi immobili. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  definiscono  l'impiego  della
Forza pubblica per l'esecuzione  dei  necessari  interventi,  secondo
criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e
della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali  interessati,  dei
possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei  diritti
dei  soggetti  proprietari  degli  immobili,  nonche'   dei   livelli
assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle
regioni e dagli enti locali. 
  3.   L'eventuale   annullamento,   in   sede    di    giurisdizione
amministrativa,  dell'atto  con  il  quale  sono  state  emanate   le
disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di  dolo
o colpa grave, esclusivamente al  risarcimento  in  forma  specifica,
consistente  nell'obbligo  per  l'amministrazione  di  disporre   gli
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione  di
occupazione arbitraria dell'immobile. 
                               Art. 12 
 
 
            Disposizioni in materia di pubblici esercizi 
 
  1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi  5  e  7,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal
presente decreto, puo' essere disposta  dal  questore  l'applicazione
della misura della  sospensione  dell'attivita'  per  un  massimo  di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo  100  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza. 
  2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra». 
                               Art. 13 
 
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze  stupefacenti
  all'interno o in prossimita' di locali pubblici, aperti al pubblico
  e di pubblici esercizi 
 
  1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o
confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la
vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope,  di  cui
all'articolo 73 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  fatti   commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore  puo'  disporre,  per
ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi  locali  o  a
esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore  ad
un anno, ne' superiore a cinque. 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  il  questore,  nei  confronti  dei
soggetti  gia'  condannati  negli  ultimi  tre  anni   con   sentenza
definitiva, puo' altresi' disporre, per  la  durata  massima  di  due
anni, una o piu' delle seguenti misure: 
    a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente  competente;  obbligo  di  rientrare
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata  dimora,  entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; 
    b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
    c) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. I divieti di cui al comma 1 possono essere  disposti  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
  6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui ai commi 1 e  3  si  applica,  con  provvedimento  del
prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. 
  7. In sede di condanna per i reati  di  cui  al  comma  1  commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della  sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata  all'imposizione  del
divieto  di  accedere  in  locali  pubblici   o   pubblici   esercizi
specificamente individuati. 
                               Art. 14 
 
 
                      Numero Unico Europeo 112 
 
  1. Per le attivita' connesse al numero unico  europeo  112  e  alle
relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le
modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa  adottati  ai  sensi
dell'articolo 75-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le Regioni  che  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012,  n.  243,  possono  bandire,  nell'anno  successivo,  procedure
concorsuali finalizzate all'assunzione, con  contratti  di  lavoro  a
tempo  indeterminato,  di  un  contingente   massimo   di   personale
determinato in proporzione alla  popolazione  residente  in  ciascuna
Regione, sulla base di un rapporto pari  ad  un'unita'  di  personale
ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono  utilizzare
integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  per
gli anni 2016, 2017, 2018 e  2019  finalizzate  alle  assunzioni,  in
deroga alle previsioni dell'articolo 1,  comma  228,  primo  periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                               Art. 15 
 
 
 Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo  le  parole:  «sulla
base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le
reiterate  violazioni  del  foglio  di  via   obbligatorio   di   cui
all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di  determinati
luoghi previsti dalla vigente normativa,»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e
le prescrizioni inerenti alla sorveglianza  speciale  possono  essere
disposti,  con  il  consenso   dell'interessato   ed   accertata   la
disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con  le  modalita'  di
controllo previste  all'articolo  275-bis  del  codice  di  procedura
penale.». 
                               Art. 16 
 
 
            Modifiche all'articolo 639 del codice penale 
 
  1. All'articolo 639 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui
al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165,
primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino  e  di  ripulitura
dei luoghi ovvero,  qualora  cio'  non  sia  possibile,  l'obbligo  a
sostenerne le relative  spese  o  a  rimborsare  quelle  a  tal  fine
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di
attivita' non retribuita a favore della collettivita'  per  un  tempo
determinato comunque non superiore alla durata  della  pena  sospesa,
secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.». 
                               Art. 17 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando