domenica 19 febbraio 2017

Opposizione a "preavviso di iscrizione di fermo amministrativo....sulla propria autovettura" Richiesto intervento delle Sezioni Unite per derimere la competenza del giudice in appello.

Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza Interlocutoria n.4176 del 16/02/2017 udienza del 17/11/2016, Presidente AMENDOLA ADELAIDE  Relatore OLIVIERI STEFANO 



Sotto alcuni passaggi salienti della sentenza:

§ 9. A seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Igs. n. 150/2011 costituiscono pertanto l'unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 205 D.Igs. n. 285/1992, da un lato; art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992, dall'altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi arl'autorità giudiziaria ordinaria", dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione" emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 204 Codice della strada, regolato dall'art. 6 del D.Igs. n. 150/2011, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 - in via alternativa al ricorso al Prefetto - avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dall'art. 7 del D.Igs. n. 150/2011.
§ 10. Le nuove norme hanno ridefinito i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e tributaria, rideterminando le "materie" attribuite al Tribunale (art. 6, comma 4), ed hanno unificato la disciplina processuale secondo il rito del lavoro (art. 6, comma 1; art. 7, comma1), senza tuttavia
apportare modifiche al precedente assetto della competenza, in conformità al criterio direttivo imposto dall'art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega n. 69/2009 ("restando fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente").
Pertanto, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza sembrerebbe potersi affermare che:
  • quanto alle "opposizioni alla ordinanza -ingiunzione" emesse dalla autorità amministrativa ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981 ovvero emesse dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 D.Igs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, sarebbe stato confermato il criterio di riparto della competenza fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad "ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad C 15.493,00 ovvero le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, 
  • quanto alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada" di cui agli artt. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 e 7 D.Igs. n. 150/2011, esse sembrerebbero attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Igs. n. 150/2011), a meno di non voler ritenere - al fine di scongiurare una non troppo ragionevole divaricazione nella disciplina della competenza a seconda che risulti proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (art. 6 D.Igs. n. 150 del 2011) ovvero avverso il verbale di accertamento (art. 7 della medesima fonte), che l'art. 7 D.Igs. n. 150 del 2011, al pari dell'art. 204 bis ante riforma del 2011, è norma che disciplina la sola competenza per territorio nonché il procedimento da osservare davanti al Giudice di Pace, ferma la distribuzione del contenzioso tra Giudice di Pace e Tribunale secondo i criteri indicati nell'art. 22 bis, legge n. 689 del 1981 e ora nell'art. 6, legge n. 150 del 2011.
§ 11. Ritiene il Collegio opportuno un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima importanza ex art. 374 c.p.c., in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme del codice della strada, in quanto l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui la azione di accertamento negativo dei presupposti legali della misura coercitiva (preannunciata od applicata) rimane assoggettata alle ordinarie regole di attribuzione della competenza "per materia e valore e territorio", deve confrontarsi con precedenti non sempre coerenti e uniformi della giurisprudenza di legittimità sul punto.