La corte non riconosce l'estraneità del trasgressore che circola con una targa falsificata e lo condanna penalmente.
Stralcio dei punti salienti della sentenza:
2.1.1. Più volte questa Corte ha evidenziato che le ipotesi previste dall'art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto, la prima disposizione sanziona in via amministrativa (Sez. V, n. 9424 del 3/2/2012, Saponetto) l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, sanziona la contraffazione della targa
Va ribadito in questa sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all'art. 12 e e di cui all'art. 14 dell'art. 100 concorrono nel senso che ove emerga la volontarietà dell'utilizzo della targa contraffatta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata la fattispecie dell'uso della targa, penalmente rilevante ex art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fattispecie del codice penale.