lunedì 22 luglio 2013

Se l'imputato elegge domicilio presso l'avvocato di fiducia la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 161 comma 1° e non comma 4°

Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 17 luglio 2013, n. 30810

Fatto e diritto

M.L. , parte civile costituita nel procedimento a carico di B.E. per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 581, 594 commi 1 e 4, 612 comma 1 c.p., ricorre avverso la sentenza 25.3.11 del Tribunale di Forlì che ha annullato quella in data 25.2.10 del Giudice di pace di Bagno di Romagna con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, liquidati in complessivi Euro 500,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge, per avere il giudice di secondo grado annullato la sentenza del giudice di pace erroneamente rilevando che l’imputato non aveva “avuto conoscenza del giudizio atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l’art.39 co. 2 d.lvo. 28 aprile 2000, n.274 prescrive l’annullamento della sentenza ove la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p.”, laddove invece nel primo interrogatorio delegato, in data 31.1.07, il B. aveva nominato di fiducia l’Avv. Cappelli Renato del Foro di Forlì, presso il cui studio l’imputato aveva eletto il domicilio, sì che il decreto di citazione a giudizio correttamente era stato notificato presso il domicilio eletto, non quindi ai sensi dell’art.161, comma 4, c.p.p., ed il B. aveva anche mantenuto i contatti con il proprio difensore, come risultava dalla missiva in data 25.2.09 inviata dal predetto legale al Giudice di pace di Bagno di Romagna.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
L’art. 39, comma 2, del d.lg.vo n.274/2000, impone al giudice di appello l’annullamento della sentenza impugnata, oltre che nei casi previsti dall’art. 604 c.p.p., allorché l’imputato, contumace in primo grado, provi l’impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore “o per non aver avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa”, ovvero, “quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento”.
Nella specie, il tribunale ha disposto l’annullamento della sentenza di primo grado ritenendo che l’imputato, rimasto contumace, non abbia avuto conoscenza del giudizio “atteso che la notifica è stata fatta presso il proprio avvocato di fiducia e che l’art. 39 2 comma d.lvo. 28 agosto 2000, n.274 prescrive l’annullamento della sentenza se la notifica del giudizio avvenga nei termini di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p.”.
È evidente l’errore in cui è incorso il tribunale, avendo ravvisato un caso di mancata incolpevole conoscenza del giudizio di primo grado per essere la notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta presso il difensore di fiducia, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 c.p.p..
Senonché, come risulta dagli atti, la notifica in argomento non è stata eseguita ai sensi del comma 4 dell’art.161 c.p.p., bensì ai sensi del comma 1 del detto articolo, dal momento che il B. , in sede di interrogatorio delegato, avvenuto il 31.1.07, ha espressamente eletto il domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, Avv. Renato Cappelli, in Forlì, via Allegretti, n.7, ed è presso tale studio legale che è avvenuta la rituale notificazione, in data 30.10.08, dell’avviso dell’udienza di comparizione presso il Giudice di pace di Bagno di Romagna per il 26.2.09.
Nessuna nullità si è quindi verificata per l’emissione della citazione a giudizio ai sensi dell’art. 49 del d.lg.vo n.274/2000 e quindi l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per il giudizio.