venerdì 19 luglio 2013

Immatricolazione di veicoli per uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 18003                                                                                                     Roma, 10 luglio 2013


OGGETTO: Immatricolazione di veicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

Com´è noto, con decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, così come modificato dal dai decreti  dirigenziali 11 aprile 2003 e 16 marzo 2004, è stata introdotta, a norma dell´art. 203, comma 2, let. ii), c.d.s., la disciplina tecnica ed amministrativa degli autoveicoli ad uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o dei servizi di polizia locale.

In forza di detta disciplina, i predetti veicoli, definiti "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" sono stati ricondotti nella categoria degli autoveicoli di cui all´art. 54, comma 1, let. g), c.d.s. e si caratterizzano per essere dotati di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate al loro interno e finalizzate allo svolgimento dei compiti d´istituto dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

Ciò premesso, è stato qui segnalato che le attuali procedure informatiche non consentono di apporre sulla carta di circolazione dei veicoli in oggetto la dicitura "autoveicoli per uso speciale della polizia locale", ancorché nelle righe descrittive sia annotata l´installazione permanente delle speciali attrezzature ed apparecchiature richiamate dal decreto dirigenziale 20 febbraio 2003; con la conseguenza che, in sede di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, non verrebbe applicata la riduzione dell´imposta IPT prevista dall´art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/1997.

Al riguardo, nelle more dell´adeguamento delle mappe di immatricolazione attualmente in uso, si chiarisce che i veicoli in esame, alla luce della disciplina richiamata, sono da ritenersi ad uso speciale e, in quanto tali, soggiacciono al regime giuridico vigente per detta categoria di veicoli.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

 
Foto tratta da:www.valledeilaghi.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 febbraio 2003
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/3/2003)
 
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;
Decreta:
Art. 1
Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale
Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
Art. 3
Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche
Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, debbono essere dotati di: attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994;
materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore; idoneo estintore.
Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:
dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada;
scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformita' a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilita' posteriore del conducente.
(( Art. 4
(Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale)
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. ))
[ Art. 4
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
] Art. così sostituito dal D.D. 11.04.2003.
[ Art. 4 - Prescrizioni per l'immatricolazione - Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;
ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
]
Roma, 20 febbraio 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
N.B.: Le modifiche apportate dal Decreto Dirigenziale 16.03.2004, sotto riportato, sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
I testi precedenti sono, invece, riportati in corsivo tra parentesi quadre [[ ... ]] .
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 aprile 2003
Modifica al decreto 20 febbraio 2003 recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/4/2003)
 
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Considerata l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' previste dagli articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1
L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 e' sostituito dal seguente articolo:
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
Roma, 11 aprile 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2004
Rettifica all'art. 4 del decreto 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale».
(Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/3/2004)
  IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale»;
Visto il decreto dirigenziale 11 aprile 2003, il quale ha introdotto modifiche al citato decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Ritenuta l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dai corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' e i criteri previsti dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, come modificato dal decreto dirigenziale 11 aprile 2003, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale). - Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.».
Roma, 16 marzo 2004
Il capo Dipartimento: Fumero


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