lunedì 31 luglio 2017

Rimozione di amianto su terreno privato. Proprietario non è responsabile dell’abbandono e l'ordinanza Sindacale ANNULLATA

Pubblicato il 18/07/2017

N. 01639/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02872/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2013, proposto da:
Fondazione Irccs Ca' Granda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;

contro

Comune di Morimondo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;


nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 15 del 6 settembre 2013 con la quale il Sindaco di Morimondo ha ordinato alla Fondazione Irccs Cà Granda:

1. la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti giacenti nell’area antistante il fabbricato censito al foglio 23, mappale 68, Loc. Fallavecchia, piazza Ospedale Maggiore n. 13 di Morimondo;

2. il ripristino dello stato dei luoghi;

3. di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato;

- ove occorrere possa, della relazione Arca Lombardia prevenuta il 20.8.2013 a seguito di ispezione dell’area antistante il fabbricato censito al foglio 23, mappale 68, Loc. Fallavecchia, piazza Ospedale Maggiore n. 13 di Morimondo, dalla quale si evince che in tale terreno sono presenti amianto e altre sostanze tossiche nell’area;

- nonché di ogni altro atto conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il dott. Giovanni Zucchini e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Fondazione Irccs Cà Granda di Milano (ente ospedaliero con sede in Milano, di seguito anche solo “Fondazione”), è proprietaria in Comune di Morimondo (MI), frazione Fallavecchia, di un terreno distinto al foglio n. 23 mappale n. 68 del catasto, su cui insiste un immobile condotto dapprima in locazione e in seguito occupato senza titolo sino al 2012 dal sig. Angelo Gorini, svolgente l’attività di fabbro, poi destinatario di una procedura di sfratto per finita locazione.

Con ordinanza n. 15 del 6.9.2013, a firma del Sindaco del Comune suindicato, erano intimati alla Fondazione la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sull’area antistante l’immobile, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

Contro la citata ordinanza e la pregressa relazione ispettiva di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) Lombardia, era proposto il ricorso in epigrafe, affidato ad una pluralità di motivi.

Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 6.7.2017, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

Con l’ordinanza impugnata, che richiama nelle premesse l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il Comune di Morimondo ingiungeva alla Fondazione ricorrente, quale proprietaria dell’area sita in Frazione Fallavecchia, la rimozione dei rifiuti – amianto e altre sostanze tossiche - presenti sull’area (cfr. per il provvedimento impugnato, il doc. 1 della ricorrente).

Tuttavia, risulta provato per tabulas che il fondo di cui è causa era condotto in locazione e poi occupato senza titolo dal sig. Angelo Gorini, esercente il mestiere di fabbro, fino all’anno 2012, allorché lo stesso sig. Gorini era sfrattato per intervenuta scadenza del contratto di locazione (cfr. il doc. 2 della ricorrente, copia del verbale di rilascio del fondo).

L’occupante si era comunque reso responsabile di attività illecite di abbandono e di combustione di rifiuti, che avevano visto l’intervento repressivo della competente azienda sanitaria territoriale, vale a dire l’Azienda USSL n. 35 (cfr. il doc. 3 della ricorrente con l’annesso verbale di accertamento ed anche il successivo doc. 4, cioè la lettera del sig. Gorini che dichiarava di avere provveduto allo smaltimento).

Lo stesso Comune di Morimondo aveva già notificato nel luglio 2011 un’ordinanza sindacale di smaltimento e di rimozione dei rifiuti sia alla Fondazione sia al sig. Gorini (cfr. il doc. 5 della ricorrente), a fronte della quale l’esponente aveva invitato quest’ultimo ad ottemperare al provvedimento comunale (cfr. il doc. 6 della ricorrente).

La responsabilità della presenza dei rifiuti sull’area in questione deve quindi ricondursi al solo sig. Gorini (cfr. anche il doc. 7 della ricorrente), fermo restando che dall’ordinanza impugnata non si desume lo svolgimento di alcuna attività istruttoria per l’accertamento di tale responsabilità, giacché la Fondazione è indicata semplicemente quale proprietaria del fondo ed è esclusivamente per tale titolo che l’amministrazione comunale ha ingiunto la rimozione dei rifiuti.

Tuttavia, l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il proprietario è responsabile dell’abbandono soltanto in caso di dolo o colpa, con esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, vale a dire senza colpevolezza e quindi legata alla mera qualità di proprietario (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 4 maggio 2017, n. 2027, per la quale è illegittimo un ordine, ex art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, rivolto ai proprietari di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sul suolo, adottato in assenza di istruttoria in ordine alla riconducibilità degli sversamenti a comportamenti anche solo colposi dei medesimi proprietari).
Nel caso di specie, risulta provata la responsabilità in capo al sig. Gorini o quanto meno l’assenza di dolo ed anche di colpa in capo alla Fondazione, che si è attivata nelle forme di legge per ottenere la disponibilità del fondo dopo la scadenza del contratto di locazione e che ha intimato all’ex conduttore, divenuto occupante senza titolo, l’ottemperanza ai provvedimenti emessi dal Comune.

Risultano quindi fondate le censure di violazione di legge (art. 192 citato), di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, oltre che la violazione di legge per inosservanza dell’art. 7 della legge 241/1990, giacché la trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento alla Fondazione, avrebbe consentito a quest’ultima di rappresentare al Comune i fatti della vicenda, volti ad escludere la responsabilità dell’esponente (del resto, il terzo comma dell’art. 192 sopra citato impone ai soggetti preposti ai controlli di effettuare accertamenti “in contraddittorio con i soggetti interessati”, senza contare che il provvedimento gravato non espone neppure le eventuali ragioni di urgenza che avrebbero consentito l’omissione dell’avviso ex art. 7 citato).

Deve quindi essere integralmente annullata l’ordinanza sindacale impugnata, ma non la relazione ispettiva Arpa, costituente atto meramente endoprocedimentale ed istruttorio, che è stata del resto impugnata in via di mero subordine (“ove occorrer possa”).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del solo Comune di Morimondo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti di Arpa Lombardia, attesa la particolare posizione processuale di quest’ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale impugnata.

Condanna il Comune di Morimondo al pagamento a favore della Fondazione ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).

Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere



L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini 
IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci




IL SEGRETARIO