Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Sulla G.U. n. 65 del 18/03/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10/02/2017, n. 29 concernente la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.
L’art. 6 del suddetto Decreto, ha introdotto l’obbligo per gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2017), all'autorita' sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale.
Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
Per le attività esistenti dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP entro il 31 luglio mentre
per le nuove attività dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP contestualmente all'apertura.
Allegati:
- Decreto Legislativo 10/02/2017 n. 29
- Modello per comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 29/2017
- Nota di chiarimento del Ministero della Salute (DGISAN14445-P-10/4/2017) - in formato pdf (1.14 MB)
- Nota di chiarimento della Regione Emilia-Romagna (PG 2017524777 del 14/7/2017) - in formato pdf (147.73 KB)
- PDF]Nota del Ministero alle Regioni del 10/07/17 - ASL 13 Novara
- PDF]MINSALUTE 29569 17.7.2017 materiali a contatto - UnionAlimentari