sabato 20 aprile 2019

Le multe elevate dalla Polizia municipale non possono finanziare i premi agli agenti

La Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Del. 9 aprile 2019, n. 5, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle multe elevate dalla Polizia Municipale e ai premi agli agenti; per i giudici contabili i proventi delle sanzioni sulle violazioni del Codice della strada non possono incrementare il fondo dello straordinario dei dipendenti.
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I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/2019, pubblicata sul sito l’11 aprile, hanno chiarito che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario.
I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.
La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 334/2018.
Come evidenziato dai magistrati contabili, le finalità dell’art. 208 del d.lgs. 285/1192 mal si conciliano con gli obiettivi del fondo per il lavoro straordinario, poiché la norma, piuttosto che fronteggiare circostanze imprevedibili ed eccezionali (quali sono le prestazioni di lavoro straordinario), mira ad attuare il potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale.
Inoltre, come ricordato dai magistrati contabili, a favore del personale della polizia locale sono stati recentemente previsti due istituti:
  • l’art. 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 ha stabilito che le ore di servizio aggiuntivo effettuate per la sicurezza della circolazione stradale dal personale di polizia locale in occasione di eventi organizzati o promossi da soggetti privati non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso;
  • l’art. 56-quinquies del CCNL 21 maggio 2018, ha istituito una “indennità di servizio esterno” per il personale dell’area di vigilanza, cumulabile con le altre indennità e rivolta a compensare i rischi e i disagi del personale della polizia locale connessi all’espletamento del servizio di vigilanza svolto, in via prevalente, in ambienti esterni.
Secondo i magistrati contabili, inoltre, la quota dei proventi previsti dall’art. 208 del Codice della strada e confluenti nel “Fondo risorse decentrate” per incentivare il personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, rientra nell’ambito del vincolo di spesa posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio.
Ciononostante, non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale.
In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 5 – 19
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