RAL_1966_Orientamenti Applicativi
09/04/2018
Ad un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, , di cui all’art.37 del CCNL del 14.9.2000?
In ordine a tale problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Relativamente all’indennità di cui all’art.5 della legge n.65/1986 ed all’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le modifiche recate dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).
Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n.65/1986.
In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.
Ad un agente di polizia locale, che già percepisce l’indennità di vigilanza, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione integrativa, anche l’indennità di rischio, , di cui all’art.37 del CCNL del 14.9.2000?
In ordine a tale problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Relativamente all’indennità di cui all’art.5 della legge n.65/1986 ed all’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le modifiche recate dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).
Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n.65/1986.
In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.