mercoledì 17 aprile 2019

Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada. Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati

Ministero dell'Interno
Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada.
Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati

(Circ. n. 300/A/3480/19/109/16 del 16 aprile 2019)
ASAPS


OGGETTO: Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada.
Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati.

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
AI COMMISSARIA TI
AUTONOME
DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
TRENTO - BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
e, per conoscenza,
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
ROMA
AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
ROMA
ROMA
ROMA
CESENA
 
 
In seguito all'esame del contenzioso concernente la tematica in oggetto specificata, è emerso il problema relativo alla necessità di esperire un'ulteriore
notifica del verbale nei confronti del soggetto che, attraverso la sottoscrizione del modulo di comunicazione dati, si sia dichiarato conducente e responsabile della violazione dalla quale discende la decurtazione dei punti della patente, notificata ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 CdS.
 
L'esigenza si è fatta viva a seguito di un indirizzo interpretativo secondo cui, contrariamente all'attuale consolidata prassi amministrativa (1), l'esercizio dei diritti da parte dell'effettivo trasgressore possa essere garantito solo attraverso la notificazione del verbale di contestazione nei suoi confronti, in quanto solo a seguito della notifica si raggiunge la prova della conoscenza del contenuto del verbale di contestazione, presupposto della pretesa creditoria dell'organo accertatore.
 
Si ritiene, tuttavia, che una nuova notifica del verbale di contestazione all'effettivo conducente/trasgressore comporti un ulteriore aggravio di oneri sia nei confronti del medesimo soggetto, che si troverebbe a pagare le spese di notifica relative a due verbali (2), sia nei confronti dell'intero procedimento amministrativo, per l'attivazione di un'ulteriore procedura di notificazione.
 
Invero, un simile aggravio non sembra giustificato laddove l'obiettivo della notificazione (i.e. la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio) venga raggiunto nel momento in cui l'interessato compila e sottoscrive il modulo di comunicazione dei dati del conducente - allegato, in genere, al verbale di contestazione e contenuto nel plico consegnato all'obbligato in solido - facendo venire meno l'esigenza stessa di procedere a nuova notificazione nei confronti dell'effettivo trasgressore, secondo il consolidato principio del raggiungimento dello scopo dell'atto: può, infatti, ritenersi che la conoscenza del verbale presupposto sia precedente o quantomeno contestuale alla sottoscrizione del modulo ad esso allegato.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il proprietario si limiti a dichiararsi estraneo alla violazione, indicando altro soggetto quale trasgressore, l'esigenza di procedere ad una nuova notifica del verbale di contestazione nei confronti di quest'ultimo, è dettata dalla necessità di informare lo stesso dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti - del quale, altrimenti, non potrebbe avere conoscenza- e di porlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti.
 
Ciò premesso, si ritiene possibile salvaguardare l'esercizio dei diritti dell'interessato, evitando al contempo di aggravare il procedimento sanzionatorio con la duplicazione delle notifiche e delle relative spese, considerando la sottoscrizione del modulo e della specifica avvertenza come produttiva degli stessi effetti della notificazione: in tal modo, attraverso una finzione giuridica che consenta di equiparare la verità reale a quella legale, i nuovi termini per l'esercizio delle facoltà concesse dall'ordinamento (pagamento in misura ridotta o scontata del 30% o eventuale proposizione del ricorso o dell'opposizione avverso il verbale di contestazione) decorrerebbero dalla data di invio del modulo da parte dell'interessato, ove non siano già state esercitate dal destinatario della prima notifica (3).
 
In attuazione di tale interpretazione, acquisito sull'argomento concorde parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato predisposto un nuovo modello di comunicazione dei dati del conducente in cui, nella parte da compilare a cura dell'effettivo trasgressore non coincidente con il proprietario o altro obbligato in solido, è stata inserita l'indicazione che la sottoscrizione presuppone la piena ed effettiva conoscenza del verbale di contestazione. (All. I)
 
La procedura applicativa esposta ed il conseguente utilizzo del nuovo modulo di comunicazione dati del conducente è da considerarsi mero indirizzo amministrativo che non pregiudica la legittimità e l'efficacia di eventuali differenti prassi già consolidate, aderenti al dettato normativo e ai richiamati
principi in materia di notificazione e conoscenza degli atti . ...

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.