RAL_1970_Orientamenti Applicativi
09/04/2018
E’ possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni?
In materia si ritiene che la soluzione debba essere individuata dall’ente, che dovrà valutare, opportunamente, se la patologia dichiarata dal dipendente e debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni.
In proposito, infatti, occorre ricordare sempre che, durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell’art.23 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente può essere anche chiamato a rendere la propria effettiva prestazione lavorativa.
Pertanto, ai fini dell’inserimento del lavoratore di cui si tratta in un servizio di reperibilità, l’ente dovrebbe sempre preventivamente valutare i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno o esterno) che di durata temporale, delle attività che lo stesso potrebbe essere chiamato a rendere effettivamente nell’ambito del suo periodo di reperibilità.
Ove emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l’ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità.
Diversamente operando, l’amministrazione collocherebbe il lavoratore in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.
E’ possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni?
In materia si ritiene che la soluzione debba essere individuata dall’ente, che dovrà valutare, opportunamente, se la patologia dichiarata dal dipendente e debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni.
In proposito, infatti, occorre ricordare sempre che, durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell’art.23 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente può essere anche chiamato a rendere la propria effettiva prestazione lavorativa.
Pertanto, ai fini dell’inserimento del lavoratore di cui si tratta in un servizio di reperibilità, l’ente dovrebbe sempre preventivamente valutare i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno o esterno) che di durata temporale, delle attività che lo stesso potrebbe essere chiamato a rendere effettivamente nell’ambito del suo periodo di reperibilità.
Ove emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l’ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità.
Diversamente operando, l’amministrazione collocherebbe il lavoratore in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.