domenica 27 maggio 2018

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO Art. 493-ter codice penale


 

Oggi come oggi, è molto frequente, nonostante i vari accorgimenti, i casi di utilizzo non autorizzato delle carte di credito. E' un fenomeno in crescita, dovuto anche alla diffusione di internet e alla possibilità di effettuare pagamenti online.

Sono sicuramente azioni illecite, messe in atto da ignoti malfattori e che devono in qualche modo essere perseguiti dalla legge, ma vediamolo insieme.

Chiunque utilizzi una carta di credito o di pagamento di cui non è il proprietario commette reato Ã¨ necessario che l’utilizzo sia realizzato per trarre un profitto per sé o per altri.
Il reato di utilizzo indebito di carte di credito si verifica ad esempio a seguito del furto di una carta di credito, quando il ladro la utilizza per prelevare denaro dal conto corrente del derubato. La sua articolazione si trovava fino al 6.4.2018 nel D.Lgs. 231 del 21.11.2007 art. 55, comma 9 (legge antiriciclaggio). Si tratta di un decreto che recepiva e metteva in pratica la direttiva dell'Unione Europea 2005/60/CE, avente l'obiettivo di contrastare l’uso del sistema finanziario (in cui rientrano anche le carte di credito e quelle analoghe) per il riciclaggio di “denaro sporco”, proveniente da attività criminose oppure frutto di furti.
Ora però  con con l’art.4 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 in vigore dal 6.4.2018 è cambiato tutto, nel senso di aver aggiunto e apportate modifiche in materia di tutela del sistema finanziario che è l’art.493-ter nel c.p.
Inoltre il D.Lgs 21/2018 all’art.7 ha abrogato l’art. 55, commi 5 e 6 D.Lgs. 231 del 21.11.2007.
Attualmente è stato aggiunto l’art.493-ter del c.p. che recita:

ARTICOLO 493 TER
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.