martedì 18 ottobre 2016

Art. 201 CdS, comma 1bis, lett. g-bis, accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento -Applicabilità procedura ex art. 180, comma 8, CdS.

Il Ministero dell'Interno, conferma quanto già precedentemente espresso dal Ministero dei Trasporti, " sgallando " soltando l'interpretazione finale, che non sta ne in cielo ne in terra.:" l'invito del 180, comma 8".

Non è assolutamente vero che il 180 comma 8, per intenderci l'invito ad esibire documenti, è contenuto "in una norma a carattere generale" e "priva di confini definiti". QUESTA E' UNA MINCHIATA COLOSSALE, non supportata dal nostro C.d.S.

E', quindi, solo e soltanto, una libera interpretazione del Direttore SGALLA, non supportata, peraltro, da NESSUNA norma di legge,  spinta, forse, da chi è poco avvezzo alle modalità di accertamento di violazioni al codice della strada. Per dirla in termini da blogger, semplicemente una stronzata.....

Se cosi' non fosse:

1) non sarebbe necessario modificare e/o integrare l'art. 201 del C.d.S. , per il quale è già all'esame della commissione del Senato un disegno di legge;

2) non ci sarebbe stato bisogno di andare a presentare un'interrogazione parlamentare su questo argomento (peraltro, ancora in attesa di risposta);

3) si potrebbe dare vita a controlli plurimi da remoto, in strettissimi lassi di tempo, in particolare in ordine all'art. 80 e 193 del C.d.S.., dando vita alle c.d. "MULTE A STRASCICO" (basterebbe mettersi davanti ad uno snodo autostradale dove il flusso dei veicoli è davvero notevole  e mandare inviti a raffica).

E meno male che il Ministero non si è spinto oltre.  Ci sarebbe da chiedersi, per es., come il MINISTERO affronterebbe  il problema dell'applicazione della sanzione accessoria  prevista dall'art. 80 del C.d.S., visto che il nostro codice non ne parla affatto.

A mio parere, quindi, NE VEDREMO DELLE BELLE!!!
Mario Serio


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *
300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
 gli Affari Generali ed il Personale
 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
 (rif. n. 3311 del 3.06.2016)
 ROMA


OGGETTO: Art. 201 CdS, comma 1-bis, lett. g-bis, accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento -Applicabilità procedura ex art. 180, comma 8, CdS.

Si fa riferimento alla nota in indirizzo citata con la quale è stato fornito un parere in merito alle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni attraverso l'impiego di dispositivi di rilevamento.
In merito, acquisito anche il parere dell'Ufficio per 1'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si concorda con quanto espresso da codesto Ministero in relazione ai presupposti ed alle condizioni in presenza dei quali è possibile procedere a contestazione differita delle violazioni; tuttavia, è opportuno fare alcune precisazioni circa le modalità di accertamento delle violazioni elencate dal comma Ibis, letto g-bis dell'art. 201 CdS per le quali la contestazione può essere effettuata anche non immediatamente qualora vengano accertate tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipotesi, è consentito derogare aI principio della contestazione immediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 CdS per il funzionamento in modo completamente automatico, ovvero da remoto.
D'altra parte, però, secondo quanto previsto dal comma l-quater dell'articolo 201 CdS, l'omologazione o l'approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell'organo accertatore.

In questo secondo caso, infatti, il dispositivo è semplicemente uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servono per effettuare dei controlli.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l'organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispositivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione della violazione all'effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall'art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio per l'operatore di polizia.

Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile per motivi contingenti che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l'invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell' art. 180, comma 8, CdS/ consente all' organo di polizia di completare l'accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell'attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l'ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell'immediatezza a causa dell'impossibilità motivata di procedere a contestazione.

In tale ottica, si ritiene che la procedura di cui all'art. 180, comma 8 CdS, mantenga comunque, in linea di principio, la propria efficacia in quanto contenuta in una norma a carattere generale che, essendo priva di confini definiti, consente all'organo di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada. Diversamente opinando, infatti, si limiterebbero consistentemente i poteri di accertamento dell'organo di polizia che verrebbe privato di essenziale strumento per l'esercizio delle proprie funzioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
SGALLA