Regione Siciliana nel caos. Dopo l'approvazione della
Legge
regionale 10 agosto 2016, n. 16 che dopo 15 anni dava
alla Regione un articolato che avvicinava le norme edilizie a
quelle nazionali di cui al D.P.R. n. 380/2001, ecco che è arrivata
l'impugnativa da parte del Governo nazionale (leggi
articolo).
In particolare, il Consiglio dei Ministri n. 135 dell'11 ottobre
2016 ha deliberato l'impugnativa della Legge n. 16/2016 perché
presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in
relazione:
- all’articolo 3, comma 2, lettera f), che tratta gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, prevedendo anche "gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni";
- all’articolo 11, comma 4, che prevede "...Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione";
- all'articolo 14, comma 1 che prevede "...il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda" e comma 3 che prevede "In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende assentita”.
- l’articolo 16, comma 1 che prevede "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7" e comma 3 che prevede "Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità".
In riferimento al primo punto (art. 3, comma 2, lettera
f)), le disposizioni si pongono in netto contrasto con
quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata, assoggettando
ad attività di edilizia libera genericamente tutti gli impianti da
fonti rinnovabili ed escludendoli tout court, senza una valutazione
caso per caso, dalla procedura di screening di cui all'articolo 20
del d.lgs. n.152/2006.
Per quanto concerne l’art, 11, comma 4, questo
consente di avviare alcuni interventi, ricadenti nei siti Natura
2000 e nei parchi, decorsi semplicemente 30 giorni dalla
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), senza una preventiva valutazione sulle possibili incidenze
significative che detto intervento potrebbe avere sul sito stesso.
Ciò in contrasto sia con quanto previsto dal comma 1 dello stesso
articolo 11, che consente l’inizio dei lavori solo dopo la
"comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso" necessari
all’intervento, che con quanto previsto dall’articolo 5, comma 6,
del d.p.r. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” che stabilisce "Fino alla individuazione dei
tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro
sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e
4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve
attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano
integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di
incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorità medesime".
L'art. 14, comma 1 sembra introdurre una
surrettizia forma di condono, andando così ad invadere la
competenza legislativa statale. Risulta evidente che la norma
regionale rende, di fatto, applicabile l’istituto dell’accertamento
di conformità, previsto dall'articolo 36 del TUE, anche ad
interventi che, invece, eseguiti fino alla data di entrata in
vigore della medesima L.R., avrebbero dovuto essere realizzati in
conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia previgente. E
ciò con la possibilità, secondo la predetta disciplina regionale,
di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, nel
presupposto che gli interventi “risultano conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione
della domanda”, ossia, nel caso di specie, attraverso una
conformità alle nuove disposizioni della LR in commento conseguita
ex post. Con la suddetta modifica la Regione Sicilia ha tolto la
doppia conformità facendo in modo che opere realizzate abusivamente
e non conformi alla disciplina urbanistica vigente all’atto
dell’abuso possono essere sanate se conformi urbanisticamente
all’atto della presentazione della domanda. Ricordiamo che la
giurisprudenza amministrativa aveva già disinnescato più volte
provvedimenti di sanatoria Giurisprudenziale perché lesivi del
principio cardine di uniforme legalità sul territorio nazionale e
la stessa Corte Costituzionale ha, quasi sempre, cassato norme
regionali finalizzate a consentire procedure e principi più
semplici per le sanatorie edilizie.
Per quanto concerne, infine, l’art. 16, comma
1, secondo il CdM la norma è stata emanata in contrasto
con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale
nella materia protezione civile e, quindi, in violazione
dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione. Mentre il comma
3 discosta illegittimamente la normativa regionale da quella
statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi
edilizi ignota alla legislazione statale.
"Apprendiamo dagli organi di stampa che il Consiglio dei
Ministri ha impugnato alcune disposizioni contenute nella legge
regionale 16/2016 recante il recepimento del Testo Unico Edilizia.
E' una legge che abbiamo sostenuto fortemente, ma che era stata
snaturata dalla maggioranza dell'Ars e che oggi dovrebbe prendersi
la responsabilità e correre ai ripari". Questo il commento del
deputato regionale M5S Giampiero Trizzino in
merito all'impugnativa da parte del Governo della legge regionale
in materia di edilizia (leggi
articolo).
"Quella del Testo unico dell'edilizia – ha
spiegato Trizzino – è una legge sulla quale abbiamo
creduto apportando elementi di novità come quelli improntati ad una
maggiore tutela del territorio. Durante il dibattito in commissione
e poi in aula, purtroppo, sono stati presentati emendamenti che
sarebbero dovuti essere oggetto di maggiore approfondimento e che
hanno stravolto aspetti del testo, ponendolo in contrasto con
alcune norme nazionali. Il M5S ha evidenziato questi errori sin
dall'origine, affinché fossero eliminati prima dell'approvazione.
Abbiamo segnalato, tra tutti, l'introduzione della singola
conformità nella sanatoria ordinaria, che abbiamo osteggiato con
forza, e le semplificazioni in materia di impianti di energia
rinnovabile, che come è ovvio appartengono alla competenza dello
Stato.
Nonostante la legge sia ancora in vigore, il deputato Trizzino
ha auspicato un "rapido intervento dell'Assemblea
Regionale".
13/10/2016
A cura di Redazione
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