domenica 30 ottobre 2016

Cassazione penale, Raccolta e trasporto rottami ferrosi in forma ambulante

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23908 del 9 giugno 2016, si è nuovamente pronunciata sulla raccolta e trasporto di rottami ferrosi in forma ambulante.
La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. n.152 del 2006 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
La Corte, sul fenomeno del "commercio ambulante di rifiuti", con precedenti pronunce ha chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante, come individuata dal menzionato D.Lgs. n. 114 del 1998.
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