giovedì 20 ottobre 2016

Calcolo delle ferie quando il dipendente si avvale, in modo frazionato, del congedo straordinario

11/10/2016
RAL_1871_Orientamenti Applicativi


Una dipendente con diritto a 32 giorni di ferie per anno, si avvale, in modo frazionato, del congedo straordinario retribuito di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, fruendo di periodi di assenza distribuiti su più mesi.

Poiché durante i suddetti periodi di congedo straordinario, le ferie non maturano,

si chiede come debba essere effettuata la decurtazione necessaria per determinare i giorni di ferie effettivamente spettanti alla lavoratrice.



Relativamente alla particolare problematica della determinazione dei giorni di ferie maturati mensilmente dal dipendente, in presenza nel mese di periodi di assenza dal lavoro non utili a tal fine, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, l’avviso della scrivente Agenzia, in generale, è nel senso che, in mancanza di una regola contrattuale espressa, una possibile soluzione, sulla base dei consueti principi di logica e ragionevolezza, potrebbe essere quella di applicare in materia un principio di stretta proporzionalità.

In altri termini, si dovrebbe procedere alla individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie.

I valori di riferimento delle ferie rapportate a mese ordinariamente sono:

a) 2.66 giorni di ferie mensili in regime di settimana lunga;

b) 2.33 giorni di ferie mensili in regime di settimana corta.

Poiché dalla vostra nota sembra venire in considerazione una lavoratrice con orario articolato su sei giorni, per calcolare i giorni di ferie da decurtare, si potrebbe applicare il seguente metodo di calcolo proporzionale, tenendo presente che per ogni mese di servizio pieno si maturano 2,66 giorni di ferie, e cioè 2,66 : 30 = x : (30-y).

La y corrisponde al numero di giorni corrisponde al numero di giorni di congedo o di altro istituto non retribuiti del mese, compresi quelli eventualmente cadenti di domenica, ove previsto nella disciplina dell’istituto (a tal fine si fa riferimento convenzionalmente ad un mese di 30 giorni).

La x , invece, rappresenta il minor numero di giorni di ferie maturati nel mese quale sono state effettuate le assenze.

Tale risultato potrà essere sommato, in seguito, a quelli eventuali concernenti altri mesi, ove siano intervenute analoghe assenze non utili a ferie, che hanno ugualmente determinato resti frazionari (soprattutto nei casi di assenze di pochi giorni), in modo da consentire al dipendente il recupero degli stessi, ove raggiungano l’unità, ai fini della conseguente maturazione di giorni di ferie in misura esattamente corrispondente al servizio prestato (evitandosi così anche un eccessivo ricorso agli arrotondamenti).