sabato 22 ottobre 2016

Quesito della settimana - Polizia e Sicurezza

Gradirei avere informazioni inerenti reati commessi da un privato cittadino nel cedere e/o vendere un fucile denunciato senza comunicare l'avvenuta cessione e non aver accertato che il cittadino a cui l'ha ceduto fosse in possesso o meno di un titolo di Polizia.
a cura di Simone Chiarelli


L'art. 35, comma 5 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) dispone "E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ... Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.".

Per la giurisprudenza, occorre precisare, l'occasionale vendita o cessione di arma comune da sparo tra privati, se il cessionario non è munito di porto d'armi o di nulla-osta all'acquisto rilasciato dal questore, integra la contravvenzione prevista dall'art. 35, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), purché la vendita o la cessione avvengano tra persone identificate e per causa lecita, nell'ambito, cioè, di rapporti disciplinati comunque dal cod. civ. (limitazione implicitamente contenuta nell'art. 4, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. in L. 22 dicembre 1956, n. 1452). Ne consegue che una vendita o una cessione effettuata, pur occasionalmente, e tra privati, al di fuori di quest'ambito, e quindi per causa "contra legem" e/o tra soggetti non identificati, non può essere riportata alla disciplina dell'art. 35 cit., ma integra il delitto di cui agli artt. 9 e 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 (Cass. pen. Sez. IV, 13 dicembre 2006, n. 6340).

Occorre inoltre considerare il comportamento del soggetto che vende un'arma denunciata senza effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 38, comma 1 del TULPS "Chiunque detiene armi, parti di esse...deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. ...In questo caso la sanzione è prevista dall'art. 221 dello stesso TULPS "arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103".

In tema di reati concernenti le armi, anche dopo le modifiche introdotte all'art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, l'omessa comunicazione del trasferimento di un'arma già denunciata all'autorità di pubblica sicurezza da una località all'altra del territorio dello Stato integra il reato contravvenzionale di cui agli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e 221 T.U.L.P.S. e non l'ipotesi delittuosa prevista dagli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895 (Cass. pen. Sez. I, 23 settembre 2015, n. 22730).

In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497), la Cassazione ha ritenuto che risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.

Si ricorda inoltre la necessità della denuncia di trasferimento dell'arma da parte di colui che la cede, non esime il cessionario dall'obbligo di presentare denuncia di possesso della stessa. (in Cass. pen. Sez. I, 13 giugno 2013, n. 27829 l'acquirente di un'arma è stato ritenuto responsabile del delitto di illecita detenzione per non averne denunciato il possesso, pur essendo stata regolarmente presentata denuncia di cessione da parte del precedente proprietario che l'aveva venduta).

Riferimenti normativi e contrattuali
Art. 699 c.p.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35
L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 9
L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Riferimenti di giurisprudenza

Cass. pen. Sez. I, 23 settembre 2015, n. 22730

Cass. pen. Sez. I, 13 giugno 2013, n. 27829

Cass. pen. Sez. IV, 13 dicembre 2006, n. 6340

Cass. pen. Sez. I, 21 giugno 2001, n. 29444 
 19/10/2016  http://www.risponde.leggiditalia.it