giovedì 20 ottobre 2016

Il Ministero dell'Interno offre nuovi scenari per l'accertamento della mancata revisione

L'uomo del monte ha detto SI

Dal 5 ottobre di quest’anno, in Italia, il codice della strada puo’ andare a farsi friggere, almeno sotto certi aspetti. Viene “sdoganato”, ufficialmente, un metodo nuovo di accertamento di violazione, per la mancata revisione dei veicoli. Un metodo del tutto innovativo, spinto forse, da qualche mente eccelsa. Sicuramente una mente da "premio nobel," per l'innovazione tecnologica ed infomatica.

Tutto parte, dall'introduzione dall'art. 201, comma 1 bis, lett. g-bis, del codice, così come modificato dalla legge 28.12.2015 n. 208.
Con questa nuova modifica normativa, introdotta nel codice, la contestazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S., non è necessaria, nel caso di accertamento effettuato con apparecchiature di rilevamento omologate e si deve procedere alla notificazione degli estremi della violazione.

Un' inciso chiaro e limpido offerto dal legislatore.

Il Ministero dell'Interno, ne ha dedotto, invece, che se l'accertamento viene fatto dagli agenti, che gestiscono direttamente l'apparecchiatura, anche se questa non è omologata, si debba procedere ai sensi del 180, comma 8, del codice, ed eventualmente, contestare successivamente.
Questo percorso induttivo, è ricavato dall'assunto contenuto nel comma l-quater, dell'articolo 201 C.d.S., utilizzando, forse, il più comune linguaggio di programmazione informatica :
IF <condizione> THEN <istruzione1>. ELSE <istruzione2>.
Il metodo utilizzato, non è certamente fondato su norme scritte nel C.d.S., e nemmeno è sostenibile che sia il frutto di nozioni empiriche, ma piuttosto, da deduzioni logiche che oserei definire: "INFELICI"

Siamo, quindi, ad una svolta storica. E' la prima volta che il ministero si lascia andare a libere interpretazioni: 

"In tale ottica (quale? ) si ritiene che la procedura di cui all'art. 180, comma 8 CdS, mantenga comunque, in linea di principio, la propria efficacia in quanto contenuta in una norma a carattere generale (quale sarebbe?) che, essendo priva di confini definiti, consente all'organo di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti utili ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada"

Non si era mai visto che il Ministero dell'Interno facesse accademia in una Circolare Ministeriale, o che cercasse di dare delle giustificazioni per addolcire la pillola.

Con lo stesso criterio con il quale il ministero asserisce che bisogna invitare il proprietario, (e non il conducente), ad esibire la carta di circolazione, ai sensi del 180 comma 8, non è escluso che in un futuro, non tanto prossimo, lo stesso possa dire, di invitare il proprietario del mezzo, lasciato in sosta (CONSIDERATO IN CIRCOLAZIONE), ad esibire la patente di guida.

IL METODO DI DEDUZIONE E' QUELLO, POI POSSIAMO DISQUISIRE QUANTO VOGLIAMO, MA IL CODICE DELLA STRADA DICE UNA COSA, ED IL MINISTERO DELL'INTERNO NE DICE UN'ALTRA.
 

Ma come..... con circolare del 1^ settembre ci dici che non possiamo invitare, ai sensi dell'art. 180 comma 8 del codice, il conducente, che ci esibisce una fotocopia dell'assicurazione (magari fasulla), ed ora invece ci vieni a dire che dobbiamo invitare il proprietario, che forse, è completamente estraneo alla circolazione dei veicolo?

Considerazione finale: "A CARICO DI CHI SONO LE SPESE DI NOTIFICAZIONE?"

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Qui lo schema sull'accertamento della mancata revisione

Argomenti correlati:Art. 201 CdS, comma 1bis, lett. g-bis, accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento -Applicabilità procedura ex art. 180, comma 8, CdS.