Il decreto n. 193 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, sulle cartelle di Equitalia porta un'amara sorpresa per i Comuni. Se l'articolo 6 del decreto prevede espressamente che per le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada la definizione agevolata si applica solo per la parte relativa agli interessi, compresa la maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'articolo 27 della legge 689/1981, per le altre entrate comunali nulla si dice.
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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016
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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016
STRALCIO ART. 6
Art. 6
Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti
della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo
al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di
quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di
avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet
nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la
dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari
ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle
somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15
dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15
marzo 2018.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e
b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi
oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non
determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non
puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al
comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del
presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia'
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione
e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita'
previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere
esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente,
anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente
della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati
al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino
adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da
versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e
interessi inclusi nei carichi affidati, nonche', ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle
spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le
somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di
sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni
e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini
della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la
revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere
precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al
comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del
Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada.
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente
della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre
2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di
definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il
versamento.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.