domenica 30 ottobre 2016

Regione Sicilia:Articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esercizio del commercio in aree di valore culturale . Disposizioni. CIRCOLARE n. 8



 Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
90139 Palermo – via delle Croci, 8 Tel. 091 7071823 - 824 - 737
Oggetto: Articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esercizio del commercio in aree di valore culturale . Disposizioni. CIRCOLARE n. 8


Alle Soprintendenze per i Beni
Culturali e ambientali
LORO SEDI
E p.c. All’Ufficio di Gabinetto
dell’On.le Assessore
SEDE
E p.c. Ai Comuni della Sicilia
Di recente , diversi provvedimenti emessi da codeste Soprintendenze hanno portato all’attenzione di questo Dipartimento la problematica della compatibilità tra le attività commerciali all'aperto, di diverso genere e tipologia, e le esigenze di tutela del patrimonio culturale, laddove tali attività commerciali si svolgono in aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico - quali, in special modo, quelle adiacenti ai complessi monumentali e agli altri immobili interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti - e comportano l’occupazione del suolo con elementi vari di arredo , mobili o rimovibili. 

Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio che include tra i beni culturali “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” (art. 10 , IV comma, lettera g) , disciplina la materia con le disposizioni contenute nell’articolo 52 recante “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”, più volte integrato e modificato, secondo cui :
1.
“Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente,  individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e  paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.”
1-bis.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell' identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. 

1-ter
Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. 

Le modifiche apportate all’originaria formulazione dell’articolo 52 hanno, in buona sostanza, introdotto a livello normativo le disposizioni già diramate dal Ministero per i Beni e le attività culturali con la direttiva sul decoro del 10 ottobre 2012 , con cui si stabiliva che le Soprintendenze competenti per territorio e le Direzioni Regionali avrebbero dovuto provvedere: 

- “alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione”; 

- alla ricognizione, con riferimento ai medesimi complessi e immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- alla rilevazione, sulla base di una prima sommaria valutazione, delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento, che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore. “ 

Considerato, infatti, che è compito dei regolamenti edilizi comunali di stabilire le modalità di utilizzazione degli spazi pubblici, ai fini della loro eventuale concessione per l’esercizio del commercio, codeste Soprintendenze vorranno attivarsi , ove non lo avessero già fatto, per la ricognizione degli spazi pubblici di interesse culturale sotto l’aspetto monumentale o dal punto di vista paesaggistico e, relativamente ai quali è opportuno individuare delle misure di protezione per evitare che l’eventuale esercizio del commercio confligga con le esigenze di tutela.
Una volta effettuata tale ricognizione, sarà opportuno verificare le disposizioni comunali vigenti in materia e ove queste siano state adottate senza il concerto con codeste Soprintendenze, sollecitare lo stesso Comune perché vengano adottate quelle “ apposite determinazioni - di cui al comma 1 ter del menzionato articolo 52 - volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. 

Lo strumento da porre in essere, a tal fine, è l’accordo tra pubbliche amministrazioni previsto dall’articolo 15 della legge 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Così facendo, non sarà necessario che le Soprintendenze si esprimano su ciascun provvedimento comunale di concessione degli spazi pubblici individuati, essendo sufficiente che il Comune, nell’adozione dei relativi provvedimenti, si attenga alle disposizioni concordate. È evidente che in caso di difformità , sarà cura di ciascuna Soprintendenza di avvisare il Comune perché provveda alla rimozione e all’eventuale ripristino.
Laddove , non si riesca a raggiungere tale accordo con le istituzioni comunali e/o , comunque, le modalità di utilizzazione degli spazi pubblici di interesse culturale vengano reputate , in atto o potenzialmente, dannose per la salvaguardia degli stessi , gli strumenti utilizzabili da codeste Soprintendenze sono i seguenti:
- la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 dello stesso Codice, trattandosi di aree pubbliche, nella quale si specifica, con una adeguata motivazione, quali usi del bene siano da ritenere compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione e quali attività commerciali o occupazioni di suolo pubblico siano vietati. Tali apprezzamenti dovranno naturalmente obbedire ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
- l’adozione di prescrizioni di tutela indiretta, anche per le aree di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, “ allo specifico fine di impedire che - specie mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia - sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano "alterate le condizioni di ambiente e di decoro".
Mentre si rimane in attesa di riscontro circa l’avvenuto adeguamento alle sopra riportate disposizioni, si trasmette, a scopo esemplificativo, uno schema di accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 240/91 . 

La presente circolare sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e sulla G.U.R.S.

Il Dirigente generale
Gaetano Pennino




Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di occupazioni di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione 

L'anno ….., il giorno ….. del mese di …… presso …………
tra:
Il Sindaco del Comune di ……..;
il Soprintendente per i Beni Culturali e ambientali di ……..
Premesso che:
• ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g) e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (d’ora in poi Codice) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune e di cui all’elenco allegato, costituiscono beni culturali oggetto ditutela;
• ai sensi dell'art. 134 dello stesso Codice sono oggetto di tutela i beni paesaggistici;
• l’Amministrazione regionale dei Beni culturali e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
• la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente Accordo;
• in ottemperanza al combinato disposto degli art. 10 c.1 e art.12 e dell'art. 134 del Codice si prevede che tutti gli interventi o le occupazioni di suolo nelle piazze e nelle vie cittadine, oppure quelli realizzati in aree soggette a tutela paesaggistica siano sottoposti all’autorizzazione preventiva della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 e dell’art.106 c.2 bis, ovvero dell'art. 146 
Considerato che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n….. del………….. è stato approvato il “Regolamento
per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Regolamento Dehors)”, d’ora in poi Regolamento, (allegato sub 1 al presente Accordo);
• il Regolamento definisce i dehors e ne disciplina, in maniera puntuale, le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento, nonchè la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico; le tipologie di dehors individuate dal Regolamento sono A (allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni e tende a sbraccio), B (come A con l'aggiunta di pedane e delimitazioni laterali) e C (come B ma con struttura di copertura);
• il Regolamento individua le porzioni di spazio pubblico soggette a tutela storica e dei monumenti
ovvero a tutela del paesaggio: dette porzioni di territorio sono indicate nella planimetria allegata sub
1 al Regolamento; per tutte le installazioni nelle aree individuate come soggette a tutela dello spazio
pubblico storico e dei monumenti, l'ufficio comunale …….. esamina le domande ed esprime un parere;
• l'art. 15 della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. riconosce la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il presente accordo:
1 – il presente Accordo definisce misure di semplificazione per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors ricadenti in aree pubbliche tutelate in quanto beni culturali ai sensi dell'art. 10 e per dehors in aree considerate beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004 e ss.mm. ii., [come evidenziate nell’allegata planimetria o elenco] ;

3 – i dehors di tipo A, conformi a quanto stabilito nel Regolamento [o alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza 2, ] non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 o dell’articolo 146 del Codice, e l'occupazione di suolo pubblico ad essi relativa è considerata compatibile con il carattere storico-artistico e paesaggistico dei beni tutelati;
4 – i dehors di tipo B e C, conformi a quanto stabilito nel Regolamento [o alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza ], sono considerati come al precedente punto 3; le domande di occupazione ad essi riferiti sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'ufficio comunale competente;
5 – Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni culturali di cui all'art. 21 del Codice le installazioni di dehors definiti di tipo B o C dal Regolamento, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto non conforme al regolamento, ispirato a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano, nei seguenti casi:
a) qualora detti progetti incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del Codice;
b) qualora detti interventi siano localizzati in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ubicati nella zona A del vigente strumento urbanistico o……;
6 – Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 146 del Codice le installazioni di dehors di tipo B o C, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto non conforme al Regolamento, in aree assoggettate a tutela paesaggistica;
7 – Gli interessati dovranno presentare la richiesta e la relativa documentazione esclusivamente al Comune che attraverso l’Ufficio comunale …….. mantiene i rapporti con la Soprintendenza ;
8 – l'Amministrazione Comunale comunica alla Soprintendenza le concessioni rilasciate ai sensi del Regolamento, realizzando ed aggiornando un data base completo di tutte le informazioni, facilmente accessibile;
9 – I firmatari del presente Accordo si impegnano a costituire un tavolo di confronto comune per monitorare l'attuazione del Regolamento in termini di ricadute sulla qualità e sulla tutela dell'ambiente urbano storico, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento,alle procedure autorizzative o al presente Accordo;
10 -Il presente Accordo ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.
11- Gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
il Sindaco del Comune di …….
il Soprintendente per i Beni Culturali e ambientali di ……..

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Si riporta l'art. 52 del Codice dei beni curturali-

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
(rubrica così sostituita dall'art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
(comma aggiunto dall'art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
(comma modificato dall'art. 4, comma 1, legge n. 106 del 2014 poi dall'art. 16, comma 1-ter, legge n. 125 del 2015)