martedì 22 marzo 2016

Mancata revisione dei veicoli:Uso contorto e distorto dell’accertamento da remoto


 Aggiornato il 23/03/2016

Come è noto, la Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, C.d.S., ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:
  • mancanza di revisione (art. 80);
  • mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
  • sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Da più parti si è diffusa la notizia che questo tipo di accertamento è del tutto legittimo, “sic et simplicer”, per tutte le ipotesi sopra riportate, compresa la MANCATA REVISIONE.

Assodato, che per poter accertare da remoto le suddette violazioni, senza contestazione immediata, … occorre che l'accertamento sia effettuato con apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S” (v. circolare Ministero dell’Interno n.300/A/1001/16/101/3/3/9 del 11/02/2016) e che  gli strumenti di rilevamento automatici  impiegati in questo momento dagli organi di vigilanza,   come  il "targa system" o lo "street control", non lo sono, molti comandi di P.L., forse più audaci ed intraprendenti di altri, hanno provveduto a bypassare, con un escamotage, detta carenza regolamentare, procedendo ai sensi dell'art. 180, comma 8 del C.d.S., con la notifica  a casa dell’invito ad esibire la carta di circolazione del veicolo, allo scopo di poter contestare successivamente la mancata revisione del veicolo (al pari di come avviene oggi con la mancata copertura assicurativa), ed eludere, quindi,  l’accertamento da remoto.

Tuttavia, pur condividendo in parte  il percorso logico, non se ne comprendono le dinamiche e soprattutto, i fondamenti giuridici sulla quale si fonda detta teoria.

Peraltro, non esiste ad oggi nessun appiglio (sentenza, parere o altro), che possano ricondurre a questa interpretazione estensiva della norma.

 L’accertamento postumo della mancata revisione, eseguito con queste modalità operative, infatti, a mio parere,  presenta delle criticità non di poco conto: 
1.      perché l'input da dove trae origine l'accertamento della violazione è dato, nella maggior parte dei casi, da quelle apparecchiature che ancora oggi non risultano né  approvate né omologate a tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S.;
2.      perché l'art. 180 del C.d.S. si ritiene applicabile al solo "conducente"  che non ha con se i documenti nel momento in cui vengono chiesti e non anche in una fase successiva. Tutte quelle volte che lo stesso veniva e viene applicato, per ipotesi diverse, è avvenuto sulla scorta di un'espressa previsione normativa. Si pensi per es. all'ipotesi prevista ai sensi dell’art. 181, comma 3 del codice, oramai disapplicato (causa dematerializzazione del contrassegno), oppure al caso espressamente previsto dall'art. 193, comma 4 quater. Inoltre, se il legislatore avesse voluto estendere l’art. 180 C.d.S. ad altri soggetti non avrebbe certamente parlato  di conducente. E' chiaro, quindi, che se parla di conducente non vi possono essere dubbi che  lo stesso debba essere  fermato immediatamente, invitandolo, contestualmente,  a presentare i documenti mancanti con il comma 8 dello stesso articolo;
3.      perché, per le motivazioni sopra richiamate,  non è previsto nel codice nessun articolo per il quale si possa procedere all’invito indiscriminato dell’esibizione dei documenti. L'art. 80, comma 14 C.d.S., non  disciplina anche la sanzione accessoria  in una fase successiva o postuma dell'accertamento;
4.      non è chiaro  in che modo dovrà essere apportata l’annotazione sulla carta di circolazione, oppure come verrà applicato il fermo amministrativo del veicolo e da parte di chi,  nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione.

Si auspica che nel più breve tempo possibile vengano colmate queste lacune così come è avvenuto per l'accertamento della copertura assicurativa



Mario Serio
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