Aggiornato il 23/03/2016
Come è noto,
la Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, C.d.S., ha
introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto
delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:
- mancanza di revisione (art. 80);
- mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
- sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Da più parti
si è diffusa la notizia che questo tipo di accertamento è del tutto legittimo,
“sic et simplicer”, per tutte le ipotesi sopra riportate, compresa la MANCATA
REVISIONE.
Assodato, che
“per
poter accertare da remoto le suddette violazioni, senza contestazione
immediata, … occorre che l'accertamento sia effettuato con
apparecchiature approvate espressamente a tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S”
(v. circolare Ministero dell’Interno n.300/A/1001/16/101/3/3/9 del 11/02/2016)
e che gli strumenti di rilevamento automatici impiegati in questo momento dagli organi di vigilanza, come
il
"targa system" o lo "street control", non lo sono,
molti comandi di P.L., forse più audaci ed intraprendenti di altri, hanno provveduto
a bypassare, con un escamotage, detta carenza regolamentare, procedendo ai
sensi dell'art. 180, comma 8 del C.d.S., con la notifica a casa dell’invito ad esibire la carta di
circolazione del veicolo, allo scopo di poter contestare successivamente la
mancata revisione del veicolo (al pari di come avviene oggi con la mancata
copertura assicurativa), ed eludere, quindi, l’accertamento da remoto.
Tuttavia,
pur condividendo in parte il percorso logico, non se ne comprendono le
dinamiche e soprattutto, i fondamenti giuridici sulla quale si fonda detta
teoria.
Peraltro,
non esiste ad oggi nessun appiglio (sentenza, parere o altro), che possano
ricondurre a questa interpretazione estensiva della norma.
L’accertamento postumo della mancata revisione, eseguito con queste modalità operative, infatti, a mio parere, presenta delle criticità non di poco conto:
1. perché l'input da dove trae origine
l'accertamento della violazione è dato, nella maggior parte dei casi, da quelle
apparecchiature che ancora oggi non risultano né approvate né omologate a
tale scopo, ai sensi dell'art. 45 C.d.S.;
2. perché l'art. 180 del C.d.S. si
ritiene applicabile al solo "conducente" che non ha con
se i documenti nel momento in cui vengono chiesti e non anche in una fase
successiva. Tutte quelle volte che lo stesso veniva e viene applicato, per
ipotesi diverse, è avvenuto sulla scorta di un'espressa previsione normativa.
Si pensi per es. all'ipotesi prevista ai sensi dell’art. 181, comma 3 del
codice, oramai disapplicato (causa dematerializzazione del contrassegno),
oppure al caso espressamente previsto dall'art. 193, comma 4 quater. Inoltre,
se il legislatore avesse voluto estendere l’art. 180 C.d.S. ad altri soggetti non
avrebbe certamente parlato di conducente. E' chiaro, quindi, che se parla
di conducente non vi possono essere dubbi che lo stesso debba essere fermato immediatamente, invitandolo,
contestualmente, a presentare i
documenti mancanti con il comma 8 dello stesso articolo;
3. perché, per le motivazioni sopra
richiamate, non è previsto nel codice nessun articolo per il quale si
possa procedere all’invito indiscriminato dell’esibizione dei documenti. L'art.
80, comma 14 C.d.S., non disciplina anche la sanzione accessoria in
una fase successiva o postuma dell'accertamento;
4. non è chiaro in che modo dovrà essere apportata l’annotazione
sulla carta di circolazione, oppure come verrà applicato il fermo amministrativo
del veicolo e da parte di chi, nel caso
in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell’esito della revisione.
Si auspica
che nel più breve tempo possibile vengano colmate queste lacune così come è
avvenuto per l'accertamento della copertura assicurativa
Mario Serio
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