Furto in auto: non ricorre l'aggravante dell’esposizione a pubblica fede di cui all'art. ex art. 625 cp comma 1, n. 7

Nel caso di furto nell'abitacolo di un autoveicolo, l’aggravante in oggetto ricorre sia nel caso di furto di oggetti posti a servizio dell'autoveicolo o in sua normale dotazione o a quelli di difficile asporto e sia nel caso di furto di oggetti lasciati nell'abitacolo a causa di situazioni concrete, impellenti ed indifferibili, che abbiano impedito alla persona offesa di portarli con sé o di custodirli diversamente e più adeguatamente.


Massima 

In tema di furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via risulta aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita.

Non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura, che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza.

La valutazione in ordine alla ricorrenza o meno della aggravante deve essere correlata alla presenza di situazioni concrete oggettive impellenti e non diversamente risolvibili, che abbiano indotto la persona offesa a lasciare in auto i beni in seguito divenuti oggetto di furto, con conseguente onere di puntuale ricerca e motivazione da parte dell'interprete. Non ricorre l'aggravante quando la vittima abbia lasciato l'oggetto all'interno dell'abitacolo dell'auto non per concrete ed impellenti situazioni fattuali che a tanto lo abbiano indotto, ma per una libera scelta della parte lesa, che ha ritenuto semplicemente più comodo per le sue personali esigenze di quel momento custodire l'oggetto in tale modo. Le massime di esperienza devono essere identificate in giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze e tuttavia autonomi da queste, sicché non può ritenersi tale la pretesa regola generale secondo cui sarebbe abitudine diffusa quella di non proteggere particolarmente i propri beni quando ci si deve allontanare di poco e per pochissimo tempo, trattandosi di mera congettura priva di plausibilità che non trova riscontro nell'id quod plerumque accidit.

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22569 del 16 giugno 2025(SU TELEGRAM PREMIUM)



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