L’istituto della reperibilità è compatibile con il lavoro agile?
L’ARAN ha inserito nella propria banca dati, l’orientamento applicativo ID 34591, riferito al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, ma con contenuti riferibili all’analoga disciplina degli enti locali (art. 24 del CCNL 21 maggio 2018 e Titolo VI, Capo I del CCNL 16 novembre 2022.
Id: 34591
L’istituto della reperibilità, come disciplinato dall’art. 56 del CCNL 16.10.2008, prevede, tra l’altro, che esso si espleti “durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro […]”.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, rileva la modalità attuativa della prestazione lavorativa in lavoro agile che - trovando la sua ratio nel conseguimento del miglioramento dei servizi pubblici e dell’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro - è orientato al raggiungimento degli obiettivi e alla responsabilizzazione del lavoratore, contraddistinguendosi anche per l’assenza del rispetto di precisi vincoli di orario di lavoro da parte dello stesso. In altri termini, il lavoratore, pur essendo tenuto al rispetto delle fasce di contattabilità indicate nell’accordo individuale - la cui finalità è quella di renderlo contattabile e disponibile per l’amministrazione -, gestisce in autonomia il tempo di esecuzione della prestazione lavorativa cui è tenuto.
In tale contesto, ferma restando la possibilità per il dipendente di accedere su richiesta, ove ne ricorrano i relativi presupposti, alla fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge che sollevano il medesimo dagli obblighi connessi alla fascia di contattabilità, l’elemento caratterizzante della flessibilità dell’esecuzione della prestazione lavorativa resa senza precisi limiti spazio-temporali fa escludere, come espressamente disposto dalle previsioni contrattuali, la possibilità del ricorso al lavoro in turno, al lavoro straordinario, alle trasferte, al lavoro disagiato o a quello svolto in condizioni di rischio. In definitiva, l’autodeterminazione nel rendere la prestazione in lavoro agile - che, come sin qui detto, differentemente da altre forme di lavoro a distanza, è svincolata da limiti, oltre che spaziali, temporali - confligge con l’applicabilità dei summenzionati istituti, in cui si sottintende compreso l’istituto della reperibilità, consistente nell’assunzione dell’obbligo da parte del lavoratore di rendersi disponibile allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro.
Il quadro complessivo delineato porta a concludere che, nell’ambito del lavoro agile, il ricorso all’istituto della reperibilità trova possibilità di applicazione esclusivamente durante la fascia di inoperabilità (l’arco temporale in cui il lavoratore non è tenuto a svolgere prestazioni lavorative e che comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo previsto all’art. 7 del d. lgs. n. 66/2003, incluso il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo) a condizione che il lavoratore possa garantire l’espletamento della prestazione lavorativa poiché, come detto, il lavoro agile non prevede un vincolo di luogo. In merito, si ricorda che, in caso di chiamata, il lavoratore in reperibilità è tenuto a raggiungere il luogo di lavoro (la prestazione dovrà rendersi in presenza) entro determinati limiti temporali.