Lo steward non è un incaricato di pubblico servizio


 Niente corruzione per lo steward che, in cambio di una somma di denaro, consenta a tifosi senza biglietto di entrare allo stadio

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 369/2025)


RIASSUNTO

Fatti contestati

  • Quattro imputati erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Bologna per corruzione propria.

  • In particolare, uno di loro, steward allo stadio durante la partita Parma–Teramo, avrebbe preso denaro per far entrare sei tifosi del Teramo senza biglietto.

  • Gli altri tre imputati lo avrebbero corrotto promettendogli e consegnandogli la somma.

Motivo di ricorso

  • L'impurtato ricorre in Cassazione, sostenendo di non poter essere considerato incaricato di pubblico servizio.

  • Gli steward, dice, non esercitano funzioni pubbliche ma attività materiali e, quindi, non possono essere soggetti al reato di corruzione propria previsto dal codice penale.

Decisione della Cassazione

  • La Cassazione accoglie il ricorso.

  • La qualifica di incaricato di pubblico servizio richiede attività di carattere pubblico, non solo materiale, né meramente esecutiva.

  • Gli steward:

    • non hanno poteri autoritativi né coercitivi;

    • svolgono attività privatistica per conto della società sportiva;

    • si limitano a controlli materiali e devono comunque avvisare le forze dell’ordine in caso di problemi.

  • Se davvero fossero incaricati di pubblico servizio, non servirebbero le norme speciali che estendono agli steward la tutela penale prevista per i pubblici ufficiali in caso di violenze o minacce (art. 6-quater L. 401/1989).

  • Quindi, gli steward non sono incaricati di pubblico servizio e non possono commettere il reato di corruzione propria.

  • La sentenza di condanna è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.


COMMENTO

Questa sentenza è molto significativa sul piano pratico perché:

  • delimita chiaramente il ruolo privatistico dello steward, che non può essere considerato incaricato di pubblico servizio.

  • la Cassazione ribadisce il principio per cui l’attività materiale e meramente esecutiva (controllo biglietti, instradamento pubblico) non basta a integrare la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

  • conferma che gli steward possono godere di tutela penale rafforzata (es. in caso di aggressioni) ma non sono pubblici agenti né incaricati di pubblico servizio.

  • questa distinzione ha effetti concreti: gli steward non possono essere destinatari né autori di reati propri dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, come la corruzione propria.

La Corte dunque, in modo chiaro e motivato, tutela un principio importante: evitare un’estensione impropria delle figure pubblicistiche a lavoratori privati che eseguono compiti operativi, seppur di sicurezza.

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