Danno Erariale: Costi Polizia Locale Eventi a Scopo di Lucro
La legge del 2017 ha reso obbligatorio per i comuni l'approvazione di un regolamento per addebitare tali spese ai privati, e la sua omissione configura un illecito contabile. Il caso specifico vede la condanna degli assessori alla Polizia Locale che, nonostante le sollecitazioni, non hanno predisposto e presentato il regolamento, causando mancate entrate.
******
Danno erariale per mancato addebito del costo della polizia locale ai privati per eventi a scopo di lucro
Commento alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania 25 marzo 2025, n. 106
17 Giugno 2025
Gli enti locali sono tenuti ad approvare un regolamento avente ad oggetto la determinazione delle ipotesi e delle modalità di “ribaltamento” sui privati dei costi delle prestazioni rese dal corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale, nell’ambito di eventi a scopo di lucro soggetti a pagamento (art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017). L’omissione da parte degli amministratori nell’approvazione di tale regolamento conduce al danno erariale da mancata entrata. Con queste indicazioni la Corte dei conti della Campania (sentenza n.106/2025) ha condannato gli assessori comunali alla Polizia Locale che hanno omesso di presentare al Consiglio il regolamento predisposto dal Comandante.
Indice
- Le disposizioni legislative
- La vicenda
- La decisione del Collegio contabile
Le disposizioni legislative
L’art.22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 dispone che: “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
La vicenda
A seguito di segnalazione, la Procura contabile
ha rinviato a giudizio diversi Assessori (Polizia Locale, Sport, Cultura
e Turismo, Bilancio), a suo dire, risultati colpevoli di aver arrecato all’ente
locale minori entrate per omessa/ritardata predisposizione e trasmissione alla
Giunta, ai fini della successiva ratifica consiliare, dello schema di atto
regolamentare avente ad oggetto la determinazione delle ipotesi e delle
modalità di “ribaltamento” sui privati dei costi delle prestazioni rese dal
corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale
nell’ambito di eventi a scopo di lucro soggetti a pagamento ai sensi dell’art.
22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017. Infatti, nonostante il Comandante della
Polizia Locale avesse caparbiamente sollecitato e sottoposto agli assessori la
necessità, non più rinviabile, dell’adozione del regolamento comunale, con
relativa trasmissione di uno schema redatto sulla base sia delle indicazioni
fornite dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sia fornite dall’Anci,
gli assessori nulla avevano effettuato per l’approvazione di tale regolamento
ritardando in tal modo, in modo gravemente colpevole, l’introito di somme che
avrebbero dovuto essere versate dai privati. La quantificazione del danno
erariale è stata stimata dalla Procura contabile sulla base del costo del
personale di polizia impiegato in numerosi eventi privati in circa sei anni
dall’entrata in vigore della legge.
A propria difesa ciascun assessore ha replicato alla Procura contabile
sostenendo da un lato la propria estraneità alla vicenda e, dall’altro lato,
l’esistenza di altro atto regolamentare precedente che regolava la materia
oggetto del rinvio a giudizio e che, in ogni caso, l’eventuale ribaltamento
della spesa sarebbe confluita nella contrattazione decentrata, ossia a parità
di risorse per l’ente locale.
La decisione del Collegio contabile
Il Collegio contabile pur ritenendo corretta la
determinazione del danno erariale ha, tuttavia, escluso che ad essa potessero
partecipare assessori diversi da quelli della Polizia Locale che si sono
succeduti nel tempo, in ragione del disciplinare per l’attività deliberativa
della Giunta, ai sensi del quale “l’iter delle proposte di deliberazione prende
avvio con l’iniziativa da parte dell’assessore e/o della dirigenza competente”.
In altri termini, devono essere esclusi dal danno erariale gli altri assessori
convenuti, segnatamente allo sport, alla cultura e al turismo al bilancio,
fondata sulla tipologia di eventi in rilievo o sulle correlate ricadute
finanziarie, trattandosi di inconferenti criteri fattuali non previsti dalla
legge.
La ratio della disposizione legislativa è quella di porre a carico degli
organizzatori di eventi privati, generalmente lucrativi, il costo per l’impiego
supplementare di unità di polizia utilizzate per garantire la viabilità e la
sicurezza pubblica presidiando l’afflusso e il deflusso dei partecipanti anche
nelle aree limitrofi all’evento. In tale scenario, la sussistenza dello scopo
di lucro fa presumere l’assenza di un interesse pubblico, autonomo e prevalente
sull’interesse privato, sussistendo al contrario un mero interesse di natura
pubblicistica ancillare allo svolgimento dell’evento privato che giustifica il
ribaltamento del costo del personale di polizia sugli organizzatori che,
avvalendosi di tale personale, traggono profitti dall’evento realizzando in
ogni caso interessi di natura privata. In ogni caso, la disciplina recata
dall’art. 22 del d.l. n. 50/2017 doveva ritenersi contenere una norma
precettiva e di immediata applicazione, sebbene essa necessitasse di un
regolamento attuativo per definire le modalità concrete di pagamento e le
eventuali esclusioni, la cui adozione spettava alla componente politica, e cioè
agli assessori, in quanto implicava un momento valutativo, in merito alle
modalità di pagamento e alle esclusioni dal ribaltamento, riservato all’organo
politico.
Pertanto, prive di fondamento sono le difese dei convenuti assessori pro
tempore della Polizia Locale. In primo luogo l’esistenza di un precedente
regolamento che prevedeva un rapporto di collaborazione tra ente locale e
società privata, da stabilirsi con procedura convenzionale, nulla ha a che
vedere con quello previsto da d.l. n. 50/2017 prevedendo quest’ultimo l’obbligo
dell’ente di procedere al citato ribaltamento delle spese senza necessità di
alcuna forma negoziale con il privato. In secondo luogo, avuto riguardo alla
neutralità della spesa quale partita di giro sul salario accessorio, il
Collegio contabile ha stigmatizzato come tali importi rappresentino comunque
mancati incassi al bilancio comunale integranti ex se una fattispecie di danno
erariale, indipendentemente da come essi siano contabilizzati, utilizzati,
destinati e valutati ai fini del rispetto dei vincoli di destinazione e di
finanza pubblica.
In conclusione, assolti dal danno erariale gli assessori non appartenenti alla
Polizia Locale, sono stati condannati per danno erariale solo i due assessori
pro tempore della Polizia Locale.
https://www.bilancioecontabilita.it