domenica 30 novembre 2014

OLIO: TAPPO ANTI RABBOCCO-Procedura sanzionatoria

La legge "Salva Olio Mongiello Oliverio", approvata alla Camera (LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 entrata in vigore il 25/11/2014) , prevede, all'art. 18, che "gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati e forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta"." 
Mario Serio
 Riproduzione Riservata
 Si riporta la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 (testo coordinato con la LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161)
  Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)
(GU n. 26 del 31-1-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Capo I
NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
Art. 1

Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

4. L'indicazione dell'origine delle  miscele  di  oli  di  oliva 
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo e con diversa e piu' evidente  rilevanza  cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione  di
vendita
 

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Art. 2

Comitato di assaggiatori
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova. 1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalita': a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova; b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio. 1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Art. 3

Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Capo II
NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Art. 4

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini  e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Art. 5

Illiceita' dei marchi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 6

Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».
Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei  pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti,
devono essere presentati  in  contenitori  etichettati  conformemente
alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura  in
modo che il contenuto  non  possa  essere  modificato  senza  che  la
confezione sia aperta  o  alterata  e  provvisti  di  un  sistema  di
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo  l'esaurimento  del
contenuto originale indicato nell'etichetta
 

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Capo III
NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA
Art. 8

Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Art. 9

Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
Art. 10

Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
Art. 11

Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.
Capo IV
NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI
Art. 12

Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile.
Art. 13

Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Art. 14

Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo' essere superiore a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica.
3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
Art. 15

Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere: a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Art. 16

Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Capo V
NORME FINALI
Art. 17

Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161  Note all'art. 18 : 
 
              Il testo dell'articolo 43 del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O. come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 43. potere sanzionatorio in materia  di  Made  in
          Italy 
              1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
              «49-quater.   Le   Camere   di   commercio    industria
          artigianato  ed  agricoltura  territorialmente   competenti
          ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  ai  fini  dell'irrogazione  delle
          sanzioni pecuniarie amministrative  di  cui  al  precedente
          comma 49-bis.». 
              1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli
          di oliva e  di  assicurare  la  corretta  informazione  dei
          consumatori,  in  fase  di  controllo  gli  oli  di   oliva
          extravergini che sono etichettati con la dicitura  "Italia"
          o "italiano", o che comunque evocano  un'origine  italiana,
          sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
          presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi
          ed etil esteri degli acidi grassi  minore  o  uguale  a  30
          mg/kg. Il superamento dei  valori,  salve  le  disposizioni
          penali vigenti, comporta l'avvio  automatico  di  un  piano
          straordinario di sorveglianza dell'impresa da  parte  delle
          Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
              1-bis.1.  Al  fine  di  assicurare  ai  consumatori  la
          possibilita'  di  individuare  gli   oli   che   presentano
          caratteristiche migliori di qualita', per  gli  anni  2013,
          2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e  di
          analisi degli oli di oliva vergini nella  cui  designazione
          di origine  sia  indicato  il  riferimento  all'Italia,  le
          autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
          di etil esteri esteri  rendono  note  le  risultanze  delle
          analisi, che sono pubblicate ed aggiornate  mensilmente  in
          un'apposita sezione  del  portale  internet  del  Ministero
          delle   politiche   agricole   alimentari   e    forestali.
          All'attuazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente
          comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  (CEE)
          n.  2568/91  della  Commissione,  dell'11  luglio  1991,  e
          successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
          organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
          comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
          considerano conformi alla categoria dichiarata  qualora  lo
          stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
          e' effettuata da un comitato di  assaggiatori  riconosciuti
          ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  26  aprile
          2012, e iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  6  del
          medesimo decreto.  Essa  e'  obbligatoriamente  disposta  e
          valutata a fini probatori nei procedimenti  giurisdizionali
          nell'ambito  dei   quali   debba   essere   verificata   la
          corrispondenza  delle  caratteristiche  del  prodotto  alla
          categoria di oli di oliva dichiarati. 
              1-ter.1. Il capo del comitato  di  assaggiatori  e'  il
          responsabile  dell'organizzazione   e   del   funzionamento
          dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito  di
          convocare  gli  assaggiatori  nel  giorno   e   nell'orario
          stabiliti per intervenire alla prova. Egli e'  responsabile
          dell'inventario degli utensili, della loro  pulizia,  della
          preparazione e codificazione dei campioni per  eseguire  la
          prova. 
              1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al
          comma 1-ter, le analisi sono effettuate su  identici  lotti
          di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni  in
          base alle seguenti modalita': 
              a)  la  quantita'  di  campioni  contenuta  in  ciascun
          bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
              b) i campioni di  olio  per  l'assaggio  nei  bicchieri
          devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
              1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad  una  prova
          organolettica di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere
          iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter,  deve
          altresi': 
              a) essersi astenuto dal fumo da  almeno  trenta  minuti
          prima dell'ora stabilita per la prova; 
              b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o  saponi  il
          cui  odore  persista  al  momento  della   prova,   nonche'
          sciacquare e asciugare le mani ogni  volta  sia  necessario
          per eliminare qualsiasi odore; 
              c) non aver ingerito alcun alimento  da  almeno  un'ora
          prima dell'assaggio. (194) 
              1-ter.4.  Qualora  l'assaggiatore,  al  momento   della
          prova, si trovi in condizioni di  inferiorita'  fisiologica
          tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
          in   condizioni   psicologiche   alterate,    deve    darne
          comunicazione al capo del comitato,  il  quale  ne  dispone
          l'esonero dal lavoro. 
              1-ter.5.  Ai   fini   della   validita'   delle   prove
          organolettiche e'  redatto  un  verbale  dal  quale  devono
          risultare i seguenti elementi: 
              a) numero del verbale; 
              b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
              c) descrizione delle partite di olio,  con  riferimento
          al quantitativo, alla provenienza  del  relativo  prodotto,
          alla tipologia, ai recipienti; 
              d)  nominativo  del  capo  del  comitato  di   assaggio
          responsabile della preparazione e della  codificazione  dei
          campioni  ai  sensi  dell'allegato  XII   in   materia   di
          valutazione organolettica dell'olio di  oliva  vergine,  di
          cui al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della  Commissione
          dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
              e) attestazione dei requisiti dei campioni  di  cui  al
          comma 1-ter.2; 
              f)   nominativi   delle   persone    che    partecipano
          all'accertamento come assaggiatori; 
              g)   dichiarazione   attestante   il   rispetto   delle
          condizioni per intervenire in una  prova  organolettica  di
          cui al comma 1-ter.3; 
              h) orario di inizio e di chiusura  della  procedura  di
          prova. 
              1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine
          si intende il luogo di coltivazione o di allevamento  della
          materia prima agricola utilizzata nella produzione e  nella
          preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta  la
          trasformazione sostanziale». 
              1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
          dopo le parole: «la promozione del sistema  italiano  delle
          imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela
          del ''Made in Italy''».