La legge "Salva Olio Mongiello Oliverio", approvata alla Camera (LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 entrata in vigore il 25/11/2014) , prevede, all'art. 18, che "gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati e forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta"."
Mario Serio
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Si riporta la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 (testo coordinato con la LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161)
Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)
(GU n. 26 del 31-1-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato
membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione
dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta
dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3
e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo,
alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,
devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno
l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.
3. La violazione del divieto di cuial comma 1 ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione
al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da €
1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica.
3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
(GU n. 26 del 31-1-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Promulga
la seguente legge:
Capo I
NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
Art. 1
Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista
dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici.Modalita' per l'indicazione di origine
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13
gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di
vendita
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.
Art. 2
Comitato di assaggiatori
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e'
soppresso; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-ter.1. Il
capo del comitato di assaggiatori e' il responsabile
dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al
comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e
nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile
dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e
codificazione dei campioni per eseguire la prova. 1-ter.2. Al fine di
effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono
effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo
dei campioni in base alle seguenti modalita': a) la quantita' di
campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve
essere di 15 ml; b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri
devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 1-ter.3.
L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli
d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui
al comma 1-ter, deve altresi': a) essersi astenuto dal fumo da almeno
trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova; b) non aver
utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento
della prova, nonche' sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia
necessario per eliminare qualsiasi odore; c) non aver ingerito alcun
alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio. 1-ter.4. Qualora
l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di
inferiorita' fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o
del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal
lavoro. 1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e'
redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a)
numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c)
descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla
provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d)
nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della
preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato
XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine,
di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio
1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei
campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che
partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione
attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova
organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura
della procedura di prova».Comitato di assaggiatori
Art. 3
Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma
1-bis e' inserito il seguente: «1-bis.1. Al fine di assicurare ai
consumatori la possibilita' di individuare gli oli che presentano
caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015,
nell'ambito delle attivita' di controllo e di analisi degli oli di oliva
vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento
all'Italia, le autorita' preposte che procedono alla ricerca del
contenuto di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono note le
risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente
in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli
adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Capo II
NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Art. 4
Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli articoli
21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche
attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica
zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente
alla effettiva origine territoriale delle olive.Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Art. 5
Illiceita' dei marchi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza
geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.Illiceita' dei marchi
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e' dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 6
Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma
49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma
4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace
indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita,
quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo
517 del codice penale».Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio
Art. 7
Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva
vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni
di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di
imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi
preferibilmente entro» seguita dalla data.Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,
devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente
alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in
modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del
contenuto originale indicato nell'etichetta
3. La violazione del divieto di cui
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Capo III
NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA
Art. 8
Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in conformita'
ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila
sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le
pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di
ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza
all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso
la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Art. 9
Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di
perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la
richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla
previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di
coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
Art. 10
Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono
accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni
interessate alla materia le informazioni a propria disposizione
concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive.
L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il
rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il
funzionamento del mercato.Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.
Art. 11
Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto
e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio
commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere
effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la
vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene
una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita
complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede
l'esercizio.Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
Capo IV
NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI
Art. 12
Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di
oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474,
515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro
interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello
stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile.
Art. 13
Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice
penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di
oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del
condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi
dell'articolo 36 del codice penale.Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Art. 14
Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini
commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu'
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei
termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo'
essere superiore a venti mesi.Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica.
3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
Art. 15
Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439,
440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore
degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere: a)
iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali; b) l'accesso a contributi, finanziamenti o
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione
Art. 16
Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni
nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio,
per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti,
costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.
503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata
ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere
destinate al commercio.Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Capo V
NORME FINALI
Art. 17
Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 Note all'art. 18 :
Il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
S.O. come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 43. potere sanzionatorio in materia di Made in
Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria
artigianato ed agricoltura territorialmente competenti
ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente
comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli
di oliva e di assicurare la corretta informazione dei
consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva
extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia"
o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana,
sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi
ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30
mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni
penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano
straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle
Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai
sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la
possibilita' di individuare gli oli che presentano
caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013,
2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di
analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione
di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
di etil esteri esteri rendono note le risultanze delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in
un'apposita sezione del portale internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente
comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e
successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo
stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile
2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e
valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la
corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla
categoria di oli di oliva dichiarati.
1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il
responsabile dell'organizzazione e del funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di
convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario
stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile
dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della
preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la
prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al
comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti
di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in
base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun
bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri
devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova
organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere
iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve
altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti
prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il
cui odore persista al momento della prova, nonche'
sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario
per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora
prima dell'assaggio. (194)
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della
prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica
tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
in condizioni psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone
l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove
organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono
risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento
al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto,
alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio
responsabile della preparazione e della codificazione dei
campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di
valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di
cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al
comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano
all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle
condizioni per intervenire in una prova organolettica di
cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di
prova.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine
si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la
trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle
imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela
del ''Made in Italy''».