Carrelli
elevatori cd. Muletto – regole per la circolazione su strada
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I
carrelli elevatori sono attrezzature da lavoro ai sensi art 69 del D.Lgs 81/2008 e macchine, e rientra
anche nella definizione di macchine operatrici.
La
circolazione su strada pubblica dei carrelli elevatori, dovuta a esigenze
logistiche come assenza di spazi di manovra adeguati o ridotte dimensione degli
accessi, è una pratica usuale per molte aziende. Purtroppo sono anche frequenti
i casi in cui i carrelli elevatori sono utilizzati impropriamente, anche su
strada pubblica, con rischi di infortuni sia per l’operatore carrellista che
per pedoni, ciclisti o conducenti di veicoli vari che, ignari del tipo di
pericolo, utilizzano la strada pubblica.
Tra le normative di sicurezza sul
tema, si fa riferimento innanzitutto all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio
2012, in cui si richiede un'abilitazione specifica per gli addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo. L'art.71 D.lgs
81/2008, invece, specifica le attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro.
L'art.
71 del D.Lgs. 81/08 prevede che i
lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi ricevano un'adeguata
formazione a carico del datore di lavoro. Se così non fosse quest'ultimo
potrebbe trovarsi a dover pagare una multa fra in 2.500 € e i 6.400 €, oppure
essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.
Sulla G.U. n. 28 del 04/02/2014
il D.M. 14/01/2014 recante «Prescrizioni tecniche per
l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o
trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che
circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico».
Tale
D.M. del 14/01/2014 prot.752 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti,
stabilisce che i carrelli di cui all’art. 58,
comma 2, lettera c) del CdS, elevatori, trasportatori o
trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in
quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti,
magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti
dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e
scarico, possono effettuare su strada brevi e
saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle seguenti condizioni:
- essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni; masse; pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
- essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del D. Leg.vo 285/1992 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 495/1992;
- essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine);
- essere accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. 14/06/1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo;
- i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.
L'autorizzazione
alla circolazione, avente validità
massima di un anno prorogabile, sarà rilasciata dall'Ufficio
motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la
domanda, su un modello conforme al fac-simile allegato al decreto.
Restano
in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità
al D.M. 28/12/1989, ed è consentita la proroga della loro
validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della
precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data
antecedente al 31/12/2007.
Quindi
per poter circolare su strada, il carrello elevatore detto muletto deve avere
un autorizzazione dalla motorizzazione competente per territorio in base al
benestare dell’ente proprietario della strada e alla
conformità del mezzo.
Pertanto in caso che troviate il famoso muletto che circola
senza autorizzazione (non devono essere
immatricolati art.114 comma 2-bis CdS) della motorizzazione vi è violazione:
·
ai sensi dell’art.114 comma 2 e 110
comma 6 del CdS
·
limiti edittale da €. 173,00 a €.
695,00;
·
PMR non consentito;
·
Il verbale deve essere quindi
inviato entro 10 giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione;
·
Sanzioni accessorie non ve ne sono.
In allegato, si riporta
l’autorizzazione in fac simile allegato al decreto
D.M. del 14/01/2014 prot.752 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti.
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Ufficio Motorizzazione
Civile di__________________________
Autorizzazione alla
circolazione saltuaria di carrelli elevatori
Visto l’art 114 del Nuovo Codice della
Strada;
Visto il Decreto
Ministeriale__________________________________________________;
Vista la richiesta presentata in
data_______________da__________________________;
Visto il benestare dell’Ente
proprietario della strada_______________________________;
Si
autorizza la circolazione del carrello:
Costruttore______________________________________________________________;
Tipo________________________________Telaio_______________________________
caratteristiche:
Lunghezza
(m)___________________________________________________________;
Larghezza
(m)____________________________________________________________;
Altezza
(m)______________________________________________________________;
Massa a vuoto/a pieno carico
(Kg)____________________________________________;
Massa rimorchiabile (Kg)___________________________________________________;
sul percorso appresso
indicato:_______________________________________________
________________________________________________________________________
condizioni di uso:
Velocità massima di trasferimento
(Kmm/h)_____________________________________;
Nella circolazione a vuoto – se il
carrello è di tipo elevatore e non è munito di forche retrattili o ribaltabili
– predisposizione di barra di protezione delle forche segnalata con strisce
bianche e rosse retroriflettenti;
Dispositivo supplementare a luce
lampeggiante sempre in funzione;
Eventuale ulteriori
prescrizioni_______________________________________________;
La presente autorizzazione ha validità
fino al____________________________________;
____________________,li__________________
Il direttore dell’Ufficio motorizzazione
civile
__________________________________
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