I principi sanciti nella sentenza del 13 novembre 2018.
L'art. 613 del codice di procedura penale - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Sulla base di tale modifica normativa la Corte di Cassazione Sez. VI nella sentenza del 13 novembre 2018 n. 51408 ha rigettato il ricorso in cassazione proposto personalmente dall’imputato rilevandone l’inammissibilità anche in considerazione della non irragionevolezza dell'esclusione della difesa personale tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
(14 novembre 2018)
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