sabato 24 novembre 2018

Targa prova: RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE

CAMPARI, STEFANI: sull'uso della targa di prova sui veicoli sprovvisti di copertura Rc auto (4-00192) (risp. TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 115

CAMPARI, STEFANI. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. - Premesso che:
con parere 30 marzo 2018 n. 300/A/2689/18/105/20/3 il Ministero dell'interno ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte della Prefet-tura di Arezzo circa l'uso della targa prova sui veicoli sprovvisti di copertura RC auto, specificando che, diversamente dalla prassi ormai consolidata, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigen-ze;
secondo il parere, possono circolare con targa prova esclusiva-mente i veicoli non immatricolati e in genere i veicoli privi di carta di circo-lazione, compresi quelli per i quali, in conseguenza di variazioni tecniche, essa deve essere aggiornata;
questo parere sancisce quindi l'invalidità dell'autorizzazione di prova (e della relativa targa) se questa viene adoperata per spostare o testare un veicolo usato (già immatricolato). Il Ministero dell'interno afferma che "Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di ripa-razione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione dei veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA". Le officine quindi, paradossalmen-te, non possono più utilizzare questa targa per testare un veicolo in ripara-zione;
questa interpretazione danneggia tutti i soggetti che attualmente utilizzano, nel rispetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Re-pubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante "Regolamento di semplifica-zione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei vei-coli", l'autorizzazione di prova per motivi di lavoro su veicoli immatricolati: commercianti di automobili usate, esercenti di officine di riparazione e car-rozzerie;
il regolamento prevede, infatti, che l'obbligo di munire della carta di circolazione, di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, an-che per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per determinati soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova rilasciata dal Ministero del-le infrastrutture e dei trasporti, fra cui: le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e i commercianti autorizzati, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di tra-sformazione;
il parere del Ministero dell'interno è a giudizio degli interroganti palesemente in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, in considerazione del fatto che ovviamente i veicoli da testare da parte di officine, produttori di pneumatici e di allestimenti per verificarne il corretto funzionamento, nonché da parte di commercianti di auto usate per far provare l'auto su strada a possibili acquirenti, sono già immatricolati. Questo parere rende, di fatto, inutile uno strumento fondamentale nella ge-stione di alcune attività commerciali;
in questa fase di confusione creata da una contraddizione fra in-terpretazioni della norma, sembra che siano già state comminate le prime sanzioni a carico di chi utilizza targhe di prova su veicoli immatricolati, fino a prevedere il sequestro della vettura ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, rubricato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente chiarire definitivamente e univocamente che i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 sono autorizzati a circolare, per esigenze strettamente connesse alla propria attività lavorati-va, con veicoli muniti di targa di prova, anche se immatricolati.

(4-00192)
(5 giugno 2018)
RISPOSTA. - Alla luce della vigente normativa, decreto del Presi-dente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 e articolo 98 del Codice della strada, questa Amministrazione ritiene legittima la circolazione di pro-va anche dei veicoli non ancora immatricolati, sempreché detta circolazione sia connessa ad esigenze di prove tecniche o di vendita.
Tuttavia, considerato il diffuso fenomeno di abuso nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, è stata ravvisata l'esigenza di adottare misure correttive al richiamato decreto del Presidente della Repub-blica n. 474 del 2001 finalizzate, da un lato, a contrastare tale fenomeno e dall'altro, a garantire che gli operatori del settore possano continuare ad uti-lizzare in piena legalità le targhe di prova.
In quest'ottica è in corso un tavolo tecnico cui partecipano rappre-sentanti di questa Amministrazione e rappresentanti del Ministero dell'inter-no, al quale è stato affidato il compito di redigere uno schema di decreto re-cante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 e il cui scopo è anche quello di definire le modalità e i termini di utilizzo delle targhe di prova sui veicoli immatricolati.

Peraltro, nelle more dell'adozione delle citate modifiche in consi-derazione della necessità di evitare l'irrogazione di provvedimenti sanziona-tori agli operatori del settore, il Ministero dell'interno su sollecitazione di questo Dicastero, ha provveduto a diramare il 30 maggio scorso la circolare n. 300/A/4241/18/105/20/3, con la quale ha richiesto agli organi preposti al controllo di evitare per il momento ogni azione sanzionatoria ed economi-camente pregiudizievole nei confronti degli operatori del settore che agisco-no secondo la prassi consolidata di utilizzare le targhe prova anche su veico-li già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI
(5 novembre 2018)