A seguito di una richiesta di parere sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1, co. 913, L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione di una maxisanzione per lavoro “nero”, l’Inl pubblica, il 9 novembre 2018, la nota n. 9294.
L’Ispettorato chiarisce che la normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria,
consistente nel pagamento di una somma da 1000 a 5000 euro, nei
confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai
lavoratori la retribuzione senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili, indicati dall’art. 1, co. 912, L. n. 205/2017.
Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta,
riguarda l’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato
l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la
remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, co. 910.
In tali casi, pur non potendosi escludere a priori l’applicazione
della sanzione amministrativa, l’Ispettorato sottolinea come l’illecito
si configuri solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione
della retribuzione in contanti. Pertanto, nelle ipotesi di accertata
corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare
tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.
Inl, nota del 9 novembre 2018, n. 9294.pdf
http://lavoropiu.info
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