domenica 11 novembre 2018

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE: COMPENSO DEBITI ORARI


L'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - il 30 ottobre scorso si è espressa in merito alla richiesta di un parere da parte di un Ente, il quale, chiede di sapere se alla luce delle previsioni dell'art.27 del nuovo CCNL delle Funzioni Locali, concernente l'orario di lavoro flessibile, gli eventuali crediti residui risultanti a fine mese possono essere utilizzati per compensare debiti orari del mese successivo e se a fine mese il dipendente ha un saldo negativo tra crediti e debiti orari, derivanti dall'utilizzo delle fasce di flessibilità, si deve procedere alla decurtazione della retribuzione.

L'Agenzia osserva che in ordine al vincolo per cui l'eventuale debito orario derivante dalla fruizione da parte del lavoratore di spazi di flessibilità oraria, in entrata o in uscita, deve essere recuperato nel mese di maturazione, non ha portata assoluta ma, può, entro certi limiti, essere derogato.

Inoltre, nelle ipotesi del sopraggiungere di un impedimento, oggettivo ed imprevisto, che non consenta al lavoratore il recupero orario entro il mese di maturazione del debito orario, es. una malattia insorta che si protragga per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito. In tali casi, si ritiene possibile lo slittamento del termine al mese successivo a quello di maturazione. Sarà cura del dirigente concordare con il dipendente le modalità temporali per garantire il recupero della prestazione dovuta ed evitare ulteriori dilazioni del termine stesso. Altra fattispecie di possibile deroga può essere rappresentata dalla necessità di soddisfare specifiche ed oggettive esigenze organizzative dell'ente stesso. la scelta contrattuale, per cui il recupero del debito orario deve avvenire entro il mese di maturazione del debito stesso, è finalizzata a salvaguardare le esigenze organizzative e gestionali degli enti a fronte della fruizione da parte del lavoratore di forme di flessibilità oraria. Proprio per tale specifica finalizzazione, si ritiene che l'ente possa decidere di concordare con il dipendente modalità di recupero del debito orario anche nel mese successivo a quello di maturazione, ove una tale opzione corrisponda ad una effettiva necessità di soddisfare future, specifiche e precise esigenze organizzative ed operative dell'ente.

In ordine al secondo problema, l'Ageniza esprime perplessità sulla stessa ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori, rispetto all'orario ordinario, potrebbe configurarsi come orario di lavoro straordinario.

ARAN, PARERE, 30 OTTOBRE 2018
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