venerdì 23 novembre 2018

Produrre e commercializzare prodotti con i segni distintivi della Polizia di Stato non potrà essere più fatto liberamente

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2018 - serie generale - è stato pubblicato il “Regolamento recante l’individuazione delle denominazioni e degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di stato e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi”, approvato con decreto interministeriale del 19 settembre 2017, n.215, entrato in vigore il 25 gennaio 2018.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più possibile produrre e commercializzare prodotti appartenenti alle varie categorie merceologiche, individuate secondo la classificazione internazionale prevista dall’accordo di Nizza del 1957 (denominata “Classificazione di Nizza”), che rechino i segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato, senza che il Dipartimento della pubblica sicurezza ne abbia consentito l’uso temporaneo in concessione ai licenziatari, pena le conseguenti sanzioni civili e penali.

La produzione di beni che recano segni distintivi della Polizia di Stato avvenuta prima del 25 gennaio 2018, data di entrata in vigore del decreto 19 settembre 2017, n.215, e la produzione e commercializzazione avvenute dopo l’entrata in vigore della menzionata normativa e sino alla data di pubblicazione del relativo comunicato, avvenuta il 19 novembre 2018 in G.U. - Serie generale - estratti, sunti e comunicati, possono essere oggetto di concessione in sanatoria, a titolo oneroso, rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per l’utilizzo non esclusivo, a fini commerciali, dei predetti segni distintivi, su richiesta degli operatori economici interessati, previa presentazione di apposita domanda di adesione all’Avviso pubblico.

All’interno dell’Avviso pubblico sono indicate nel dettaglio le modalità per ottenere la concessione in uso temporaneo ed a titolo oneroso degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato. La relativa autorizzazione è rilasciata, a titolo oneroso, per la durata di un anno e per un numero determinato di prodotti.
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