Per le assunzioni extra dei vigili urbani mancano criteri certi
Nel 2019 i Comuni potranno assumere più
vigili a tempo indeterminato e dovranno utilizzare tutti i risparmi
delle cessazioni del personale della polizia locale per nuovi ingressi
nello stesso profilo. Potranno inoltre assumere di più anche vigili a
tempo determinato. Sono queste alcune tra le innovazioni di maggiore
rilievo dettate sul tema dalla legge di conversione del Dl 113/2018. Si
deve però sottolineare che le previsioni sulle assunzioni a tempo
indeterminato dai vigili sollevano molti dubbi e mal si conciliano con
le regole generali sul personale. La norma stabilisce che questo
ampliamento deroga al comma 228 della legge 208/2015.
Il primo dubbio è che la norma derogata
opera solo per le assunzioni a tempo indeterminato in programma nel
2018, quindi ancora per circa 40 giorni, senza produrre effetti
successivamente. Infatti, non sono citate come disposizioni da derogare
l' articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014, che dal prossimo 1° gennaio
consentirà a Regioni ed Enti locali di effettuare assunzioni di
personale nel tetto del 100% della spesa dei cessati dell' anno
precedente. Viene poi introdotto un criterio completamente diverso per
determinare il numero di vigili che possono essere assunti.
Infatti si pone come tetto la somma della
spesa per quelli in servizio e per quelli che sono assunti a tempo
indeterminato: gli enti devono restare nel tetto degli oneri sostenuti
allo stesso titolo nel 2016, mentre normalmente le capacità assunzionali
sono calcolate su una quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni
dell' anno precedente. Non collima con le regole generali nemmeno la
previsione per cui questa possibilità di assunzione è offerta agli enti
che nel triennio 2016/2018 abbiano rispettato il pareggio di bilancio.
Viene consentito alle amministrazioni che
hanno la possibilità finanziaria, di riutilizzare i risparmi che si sono
realizzati per le cessazioni di vigili dal 2016, anche se questi
risparmi sono già stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni. I
Comuni devono rivedere la programmazione, anche alla luce della
disposizione per cui i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili
del 2018 non rilevano nel prossimo anno per il calcolo delle facoltà
assunzionali degli altri dipendenti, come già per alcuni aspetti
previsto dal precedente Dl sicurezza 14/2017.
Le amministrazioni che invece le hanno
inserite nel "calderone" dei risparmi delle cessazioni devono modificare
le proprie scelte. Passando alle assunzioni flessibili, le
amministrazioni possono effettuarne di ulteriori per il potenziamento
delle iniziative in materia di sicurezza urbana dei Comuni. A queste
finalità sono stanziati 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni all'
anno per il 2019 ed il 2020. Questi oneri vanno in deroga al tetto di
spesa per le assunzioni flessibili previsto dall' articolo 9, comma 28,
del Dl 78/2010. I criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni
saranno fissati con un decreto del ministero dell' Interno.
di Arturo Bianco - Il Sole 24 Ore Lunedì, 26 Novembre 2018